Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35402 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35402 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, ha confermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di furto pluriaggravato e ha rideterminato la pena;
Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione del quadro probatorio lamentando, in particolare, l’assenza di prova certa del proprio coinvolgimento nella condotta furtiva – non è consentito in sede di legittimità, perché finalizzato a prefigurare una rivalutazione e alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, nonché avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
Considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del contributo di minima importanza di cui all’art. 114 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito;
Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, in quanto la graduazione della pena, in relazione sia agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, sia all’individuazione della pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie, l’onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti ostativi alla concessione delle circostanze attenuanti generiche;
Rilevato, infine, che il quarto motivo, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è generico, non potendosi ravvisare i motivi in base ai quali ritenere il ricorrente meritevole della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. Inoltre, nel provvedimento impugnato i giudici d’appello hanno chiarito come la pena edittale e il valore della refurtiva fossero ostativi alla concessione del beneficio richiesto;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso l’8 luglio 2024