Ricorso Inammissibile: La Specificità dei Motivi è Essenziale
Presentare un’impugnazione in ambito legale, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, è un’attività che richiede rigore e precisione. Non basta semplicemente dissentire da una decisione; è fondamentale articolare le proprie ragioni in modo chiaro e specifico. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa condurre a una declaratoria di ricorso inammissibile, chiudendo di fatto la porta a una revisione del giudizio. Questo articolo analizza il caso, spiegando perché la specificità non è un mero formalismo, ma un requisito sostanziale per la tutela dei propri diritti.
Il Caso in Analisi: Un’Impugnazione Senza Argomenti
Un imputato, condannato in primo e secondo grado per violazioni della legge sugli stupefacenti (art. 73, d.P.R. 309/1990), ha presentato ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava il diniego, da parte della Corte d’Appello, della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Nel suo atto, il ricorrente si è limitato a enunciare una presunta “violazione di legge e vizio della motivazione”, senza però fornire alcuna argomentazione a sostegno di tale affermazione. In pratica, ha dichiarato di non essere d’accordo con la decisione, ma non ha spiegato il perché, né ha indicato quali elementi di fatto o di diritto fossero stati erroneamente valutati dai giudici di merito.
Requisiti del Ricorso e Rischio di un Ricorso Inammissibile
Il Codice di Procedura Penale, all’articolo 581, lettera d), stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di impugnazione deve contenere “l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”. Questo non è un cavillo burocratico. La norma ha lo scopo di delimitare l’oggetto del giudizio di impugnazione, permettendo al giudice di comprendere esattamente quali aspetti della decisione precedente vengono contestati e perché. Un’impugnazione che si limita a enunciazioni generiche o a formule di stile non assolve a questa funzione e, di conseguenza, non può essere esaminata nel merito. L’inosservanza di tale requisito, infatti, è sanzionata con l’inammissibilità del ricorso, come previsto dall’articolo 591, lettera c), del medesimo codice.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, esaminando l’atto, ha prontamente rilevato la sua manifesta carenza. L’asserto relativo alla sussistenza di violazioni di legge e vizi di motivazione era stato “soltanto enunciato, senza alcuna argomentazione a sostegno”. Di fronte a tale genericità, la Corte non ha potuto fare altro che applicare la sanzione processuale prevista dalla legge.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è lineare e si fonda su un principio cardine del diritto processuale: la specificità dei motivi di impugnazione. I giudici hanno evidenziato come l’appello del ricorrente mancasse completamente di un’analisi critica della sentenza impugnata. Non basta affermare che una motivazione è viziata; è necessario spiegare in cosa consista il vizio, quali passaggi logici siano errati e come questi errori abbiano inciso sulla decisione finale. L’assenza di questo confronto critico rende il motivo di ricorso un’affermazione vuota e, pertanto, non scrutinabile. La Corte ha quindi ribadito che un ricorso inammissibile è la diretta conseguenza della violazione del dovere di specificità imposto al difensore.
Le Conclusioni
La decisione si conclude con una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Le conseguenze per il ricorrente non sono di poco conto: oltre alla conferma definitiva della condanna, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: la fase dell’impugnazione è un momento cruciale del processo che richiede preparazione, precisione e un’argomentazione giuridica solida. Affermazioni generiche e non supportate da elementi concreti non solo sono inutili, ma comportano anche un aggravio di spese per chi le propone.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano formulati in modo generico. Il ricorrente si è limitato a enunciare una violazione di legge e un vizio di motivazione senza fornire alcuna argomentazione specifica a sostegno delle sue affermazioni.
Cosa richiede la legge per presentare un valido motivo di ricorso?
L’articolo 581, lettera d), del codice di procedura penale richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta. È necessario, quindi, articolare un’analisi critica della sentenza impugnata e non limitarsi a semplici enunciazioni.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7293 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7293 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 18/03/1998
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello, in conferma della sentenza del giudice di primo grado, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine a plurime violazioni dell’art.73, comma 1, d.P.R.309/19 deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine diniego delle circostanze attenuanti generiche.
L’art. 581 ) lett 41) cod. proc. pen. richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e elementi di fatto che sorreggono il petitum. Viceversa, l’asserto relativo alla sussistenz violazioni di legge e di vizi di motivazione è soltanto enunciato, senza alcuna argomentazione a sostegno. L’inosservanza del disposto dell’art. 581, lett.d) cod. proc. pen., sotto il profil genericità dei motivi addotti, è prevista dall’art. 591, lett. c) ( cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissìbile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17/01/2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente