Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima via per contestare una condanna, ma per avere successo non basta dissentire dalla decisione: è necessario seguire regole procedurali precise. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando i motivi presentati sono generici e non specifici. Analizziamo questa decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Napoli nei confronti di una donna per un reato legato agli stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 (il cosiddetto “spaccio di lieve entità”). Alla donna erano state riconosciute le attenuanti generiche come equivalenti alla recidiva qualificata contestata.
Non ritenendo giusta la condanna, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo alla Suprema Corte di annullare la sentenza della Corte d’Appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza in esame, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha messo un punto fermo sulla vicenda, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza della ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge per poter essere esaminato.
Oltre a chiudere definitivamente il caso, la declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze economiche per la ricorrente: la condanna al pagamento di tutte le spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione sull’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che i motivi di ricorso devono essere specifici, ovvero devono indicare chiaramente le parti del provvedimento impugnato e le ragioni di fatto e di diritto che giustificano la richiesta.
Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che il ricorso fosse fondato su motivi aspecifici. In altre parole, la difesa si era limitata a esprimere un dissenso generico rispetto alla sentenza, senza però costruire una critica argomentata e puntuale delle ragioni di fatto o di diritto che la sostenevano. La Cassazione ha richiamato importanti precedenti giurisprudenziali, tra cui una sentenza delle Sezioni Unite (n. 8825/2016), per sottolineare che l’atto d’impugnazione deve contenere una critica mirata, capace di confrontarsi e confutare le argomentazioni del giudice che ha emesso la decisione contestata. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti, senza attaccare la logica della sentenza d’appello, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda intraprendere un percorso giudiziario. Non è sufficiente avere delle ragioni per contestare una sentenza; è cruciale che queste ragioni siano esposte in modo tecnicamente corretto e specifico nell’atto di impugnazione. Un ricorso vago o generico non solo non ha possibilità di essere accolto, ma comporta anche costi significativi. La decisione finale diventa definitiva e si aggiungono le spese processuali e la sanzione a favore della Cassa delle ammende. La redazione di un ricorso per cassazione richiede, quindi, la massima precisione e competenza tecnica per evitare di incorrere in una declaratoria di ricorso inammissibile.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non rispetta i requisiti previsti dalla legge, come nel caso in cui sia proposto per motivi aspecifici, ovvero privi di una critica chiara e argomentata contro la decisione impugnata, ai sensi dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Cosa si intende per “motivi aspecifici” in un ricorso?
Per motivi aspecifici si intendono quelle ragioni di ricorso che non contengono una critica puntuale e argomentata contro le fondamenta di fatto o di diritto della sentenza che si contesta. Sono considerati tali i motivi generici che non si confrontano specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere contestata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6633 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6633 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, con propr difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, indicata in e conferma di quella del Tribunale cittadino di condanna della stessa per il reato di 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 in concorso (in Napoli il 14/3/2014), con la r qualificata e riconosciute le generiche equivalenti;
ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. perché proposto per motivi aspecifici, siccome privi della enunciazione e argomentazi rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, s 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ri cassazione);
che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al p delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle a non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Cort 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024