Ricorso Inammissibile: la Cassazione Ribadisce l’Onere di Specificità
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione, sottolineando come la genericità dei motivi conduca inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. La vicenda riguarda un caso di spaccio di stupefacenti di lieve entità, ma i principi espressi dalla Suprema Corte hanno una valenza generale e fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario.
I Fatti di Causa
Un soggetto veniva condannato in via definitiva, a seguito di un giudizio abbreviato e di un successivo accordo in appello (cd. ‘patteggiamento in appello’ ex art. 599-bis c.p.p.), alla pena di due anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione e 2.000 euro di multa. La condanna riguardava il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, qualificato come fatto di ‘lieve entità’ ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990.
Nonostante l’accordo raggiunto in secondo grado, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione della sentenza d’appello. Nello specifico, il ricorrente contestava la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento e la qualificazione giuridica del fatto, ritenuta non corretta.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente. I giudici di legittimità hanno rilevato che l’unico motivo di ricorso era del tutto privo di specificità. Questo è un punto cruciale: per contestare una sentenza, non è sufficiente manifestare un generico dissenso, ma è necessario indicare in modo chiaro e puntuale le ragioni di fatto e di diritto per cui si ritiene che la decisione impugnata sia errata.
Nel caso di specie, il ricorrente non aveva spiegato per quali motivi avrebbe dovuto essere prosciolto, né aveva argomentato perché il fatto, già qualificato nella sua forma più lieve, avrebbe dovuto ricevere una diversa qualificazione giuridica. La totale assenza di argomentazioni a supporto delle proprie tesi ha reso il ricorso non scrutinabile nel merito.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è lapidaria e si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale: il principio di specificità dei motivi di impugnazione. La Suprema Corte ha evidenziato che le censure mosse erano ‘del tutto prive di specificità’, poiché non indicavano ‘le ragioni per le quali avrebbe dovuto essere pronunciata sentenza di proscioglimento o per le quali avrebbe essere dovuto diversamente qualificato il fatto’.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre riscontrato la sussistenza di profili di colpa nel ricorrente per aver promosso un’impugnazione palesemente infondata. Tale colpa comporta, per legge, la condanna non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, quantificata in 3.000 euro.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito per tutti gli operatori del diritto. La presentazione di un ricorso per Cassazione richiede uno studio approfondito e un’articolazione precisa e dettagliata dei motivi di doglianza. Limitarsi a enunciazioni generiche o a mere critiche non supportate da argomenti specifici equivale a presentare un ricorso inammissibile, con conseguenze economiche negative per l’assistito. La specificità non è un mero formalismo, ma la garanzia che il giudizio di legittimità si concentri su questioni giuridiche reali e fondate, evitando di congestionare la giustizia con impugnazioni pretestuose o mal formulate.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano totalmente generici e privi di specificità. Il ricorrente non ha spiegato le ragioni per cui avrebbe dovuto essere prosciolto o per cui il reato avrebbe dovuto avere una diversa qualificazione giuridica.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso, quando dovuta a colpa del ricorrente, comporta la condanna di quest’ultimo al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro, in questo caso 3.000 euro, in favore della Cassa delle Ammende.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘privo di specificità’?
Significa che il motivo non indica in modo chiaro, preciso e argomentato quali sono gli errori di diritto o di fatto commessi nella sentenza impugnata. Non è sufficiente contestare genericamente la decisione, ma bisogna fornire ragioni concrete a supporto della propria tesi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8970 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8970 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ROMA il 19/03/1982
avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato av iso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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Rilevato che COGNOME NOME, condannato all’esito di giudizio abbreviato per il reato d cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena di due anni, nove mesi e dieci gi di reclusione e 2.000,00 euro di multa, determinata previo concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., articolando un motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione con riguardo a mancata pronuncia di proscioglimento ed alla corretta qualificazione giuridica del fatto;
Considerato che l’unico motivo espone censure del tutto prive di specificità, perché no indica le ragioni per le quali avrebbe dovuto essere pronunciata sentenza di proscioglimento per le quali avrebbe essere dovuto diversamente qualificato il fatto (comunque già sussunto nel fattispecie della lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990):
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilit
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025.