Ricorso inammissibile: quando l’appello non supera il vaglio della Cassazione
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e specificità. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un’impugnazione generica, evidenziando come un ricorso inammissibile non solo precluda la discussione nel merito, ma comporti anche sanzioni per il ricorrente. Il caso in esame riguarda un furto d’acqua aggravato, ma i principi espressi dalla Corte hanno una valenza generale per chiunque intenda adire il giudice di legittimità.
I Fatti del Caso: Furto d’Acqua e la Doppia Condanna
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per furto di fornitura d’acqua. Un individuo era stato riconosciuto responsabile di aver realizzato un allaccio abusivo alla rete idrica comunale, sottraendo acqua attraverso una derivazione illegale. Il reato è stato considerato pluriaggravato, sia per l’uso del mezzo fraudolento sia perché commesso su beni esposti alla pubblica fede.
La decisione del Tribunale di primo grado era stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello, che aveva ribadito la colpevolezza dell’imputato e la relativa pena.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
Contro la sentenza d’appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. In particolare, contestava l’affermazione della sua responsabilità e il giudizio di bilanciamento delle circostanze. Inoltre, sollevava la questione dell’intervenuta prescrizione del reato.
Tuttavia, la Suprema Corte ha stroncato sul nascere le doglianze, qualificando i motivi del ricorso come manifestamente infondati. I giudici hanno sottolineato come le argomentazioni fossero generiche, non si confrontassero adeguatamente con la decisione impugnata e mancassero di una critica puntuale e specifica al ragionamento del giudice d’appello.
Le Motivazioni della Suprema Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte ha ritenuto il ragionamento della Corte d’Appello coerente con le risultanze processuali e privo di palesi illogicità. Di conseguenza, ha stabilito che i motivi presentati dal ricorrente erano inidonei a superare il vaglio di ammissibilità.
Il punto cruciale della decisione risiede in un principio consolidato della procedura penale: un ricorso inammissibile non instaura un valido rapporto di impugnazione. Questo significa che la Corte non può scendere nel merito delle questioni sollevate. Pertanto, la richiesta di declaratoria di non punibilità per decorso del termine prescrizionale non poteva essere esaminata. L’inammissibilità dell’atto introduttivo ha precluso alla radice qualsiasi valutazione sostanziale.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale: un ricorso in Cassazione non può essere una mera riproposizione di argomenti già vagliati o una critica generica. Deve, invece, individuare con precisione i vizi della sentenza impugnata. Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono severe: non solo viene confermata la condanna, ma si perde anche la possibilità di far valere eventuali cause di estinzione del reato, come la prescrizione. Inoltre, la legge prevede che il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro, a causa del carattere palesemente dilatorio dell’impugnazione.
Se un ricorso è formulato in modo generico, può essere dichiarato inammissibile?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che un ricorso è inammissibile se i motivi sono generici, privi di un confronto diretto con la decisione impugnata e non contengono una critica specifica alle sue argomentazioni.
Se il ricorso è inammissibile, il giudice può comunque valutare la prescrizione del reato?
No. Secondo la decisione in esame, l’inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto processuale d’impugnazione. Di conseguenza, il giudice non può esaminare alcuna richiesta nel merito, inclusa la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La legge prevede che il ricorrente, il cui atto di impugnazione sia dichiarato inammissibile, venga condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende. In questo caso specifico, la somma è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33549 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33549 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN LORENZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la decisione del Tribunale di Reggio Calabria che aveva riconosciuto COGNOME NOME NOME di furto di fornitura di acqua mediante allaccio abusiv mediante una derivazione dal collettore comunale, fatto pluriaggravato dal mezzo fraudolento e su cose esposte alla pubblica fede, condannandolo alla pena dì giustizi
Il ricorrente deduce vizio dì motivazione in relazione all’affermazione responsabilità nei suoi confronti e in relazione al giudizio di valenza tra circost rilevando altresì il compimento del termine prescrizionale.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugn non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento dell decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi cens degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con risultanze processuali e non appare altresì manifestamente illogico e si sott pertanto al sindacato dì questo giudice di legittimità. Ne consegue che, non essendo instaurato il rapporto dì impugnazione, non può essere esaminata la richiesta declaratoria di non punibilità per decorso del termine prescrizionale.
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatori del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giusti stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 26 giugno 2024
Il Consigliere estensore Il residente