Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi Sono Troppo Generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e specificità. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione. Analizziamo insieme questo caso per comprendere i requisiti essenziali di un’impugnazione efficace.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato per il reato previsto dall’articolo 496 del codice penale. A seguito della conferma della condanna da parte della Corte di Appello di Roma, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo di impugnazione: la presunta mancanza di motivazione della sentenza di secondo grado.
La Decisione della Corte e il Rischio del Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza neppure entrare nel merito della questione. La ragione di tale drastica decisione risiede interamente nella modalità con cui è stato formulato il motivo di ricorso. Secondo i giudici, l’atto si esauriva in ‘mere proposizioni astratte’, del tutto prive di riferimenti concreti al percorso argomentativo seguito dalla Corte d’Appello per giungere alla conferma della condanna.
La Genericità come Vizio Fatale
Il principio affermato dalla Corte è fondamentale nel diritto processuale penale: non è sufficiente lamentare genericamente un vizio di motivazione. È invece necessario che il ricorrente si confronti criticamente con la sentenza impugnata, individuando con precisione le lacune, le contraddizioni o le illogicità del ragionamento del giudice e spiegando perché queste inficerebbero la correttezza della decisione. Un ricorso che non assolve a questo onere di specificità è destinato a essere considerato un ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando come l’unico motivo di ricorso fosse ‘generico’. Questo termine tecnico indica che le argomentazioni presentate dal difensore non erano idonee a instaurare un vero e proprio contraddittorio con la sentenza impugnata. Invece di smontare pezzo per pezzo la motivazione della Corte d’Appello, il ricorrente si era limitato a formulare critiche vaghe e non ancorate alla realtà processuale. La Cassazione, in sostanza, non è stata messa in condizione di valutare se la motivazione fosse effettivamente carente, poiché il ricorso non indicava dove e perché lo sarebbe stata. Questa mancanza di specificità ha reso l’impugnazione sterile e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rappresenta un monito importante: la redazione di un ricorso per Cassazione è un’attività che non ammette approssimazioni. Ogni censura deve essere circostanziata, puntuale e direttamente collegata alla motivazione della sentenza che si intende criticare. In assenza di questi requisiti, non solo si perde l’opportunità di far valere le proprie ragioni, ma si va incontro a sicure conseguenze economiche negative. La specificità non è una mera formalità, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il suo unico motivo, relativo alla mancanza di motivazione, è stato ritenuto ‘generico’. Si esauriva in mere proposizioni astratte, prive di riferimenti specifici al reale corredo argomentativo su cui poggiava la sentenza di condanna impugnata.
Qual era il reato per cui il ricorrente era stato condannato?
Il ricorrente era stato condannato in via definitiva per il reato previsto e punito dall’articolo 496 del codice penale.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7790 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7790 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 496 cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che lamenta la mancanza di motivazione, è generico perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2024