Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
Quando si presenta un’impugnazione in Corte di Cassazione, non è sufficiente lamentare una generica violazione di legge. È fondamentale articolare motivi precisi e dettagliati. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché privo della necessaria specificità. Questa decisione offre uno spunto essenziale sulle regole tecniche del processo penale e sulle conseguenze del loro mancato rispetto.
I Fatti del Caso: Un Tentativo di Introdurre Droga in Carcere
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il reato era aggravato dal fatto che la sostanza, un panetto di hashish di oltre 200 grammi, era stata introdotta in un istituto penitenziario dalla sua compagna, che l’aveva occultata nei pantaloni. All’imputato era stata inoltre contestata la recidiva, essendo già stato condannato in passato per altri reati. A seguito della condanna in secondo grado, l’uomo aveva deciso di presentare ricorso per Cassazione.
La Decisione della Corte: La Genericità Rende il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della colpevolezza dell’imputato, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti formali dell’atto di impugnazione. Secondo i giudici, il ricorso si limitava a enunciare principi generali, eccependo una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione senza però specificare in che modo la Corte d’Appello avesse errato nel suo ragionamento. Questa mancanza di specificità ha reso l’impugnazione inidonea a superare il vaglio di ammissibilità.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La motivazione della Corte Suprema si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di ricorso. Non basta affermare che una sentenza sia sbagliata; è necessario indicare con precisione le parti della decisione che si contestano e le ragioni giuridiche per cui si ritengono errate. Nel caso di specie, il ricorrente non ha formulato una “doglianza specifica”, ovvero una critica puntuale e argomentata contro la sentenza impugnata. Si è limitato a una enunciazione di meri principi, un’operazione che non consente alla Corte di Cassazione di svolgere il proprio ruolo di giudice di legittimità. Di fronte a un’impugnazione così formulata, la Corte non può fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La declaratoria di inammissibilità ha conseguenze pratiche molto pesanti per il ricorrente. In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha condannato l’uomo al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza per i difensori di redigere ricorsi tecnicamente impeccabili, dettagliati e specifici, poiché la genericità non solo impedisce l’esame nel merito della questione, ma comporta anche significative sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava di motivi specifici. L’imputato ha sollevato una generica violazione di legge e un vizio di motivazione, senza però articolare una critica puntuale e dettagliata contro la sentenza della Corte d’Appello.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (216 grammi di hashish), aggravata dal fatto che la droga era stata introdotta in carcere, e con la contestazione della recidiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
In base alla decisione, chi presenta un ricorso inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7576 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7576 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RG 40116/23
Rilevato che NOME COGNOME è stato condanNOME con l’abbreviato alle pene di legge per l violazione dell’art. 73, commi 1 e 4, aggravato dall’art. 80, lett. g), d.P.R. n. 309 del 1990 la recidiva dell’art. 99, quarto comma, cod. pen., perché la compagna gli aveva portato in carcere un panetto di grammi 216 di hashish che aveva occultato nei pantaloni e deteneva ai fini di spaccio;
Rilevato che l’imputato ha eccepito la violazione legge e il vizio di motivazione, senza articol una doglianza specifica, al di là dell’enunciazione di meri principi;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente