Ricorso Inammissibile: La Necessità di un’Analisi Critica Specifica
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante promemoria sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Il caso analizzato riguarda un appello contro una condanna per furto di un ciclomotore, ma il principio enunciato ha una portata generale e fondamentale nella procedura penale.
I Fatti del Processo
Il procedimento trae origine da una condanna per il furto di un ciclomotore, aggravato dall’esposizione alla pubblica fede, emessa dal Tribunale di Verona a seguito di un rito abbreviato. La sentenza di primo grado veniva integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Venezia. Avverso quest’ultima decisione, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, portando la questione all’attenzione della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato la ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si basa su una valutazione puramente processuale, senza entrare nel merito della colpevolezza dell’imputata.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha respinto il ricorso. Secondo i giudici, i motivi presentati dal difensore erano generici e non soddisfacevano i requisiti richiesti dall’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale. In particolare, il ricorso è stato giudicato inammissibile perché le doglianze erano “prive della esposizione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle richieste”.
La Corte ha sottolineato che un ricorso per cassazione non può limitarsi a una semplice contestazione della decisione impugnata. È invece necessario che sia supportato da una “necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione”. In altre parole, il ricorrente deve smontare pezzo per pezzo il ragionamento del giudice d’appello, evidenziando specifici errori di diritto o vizi di motivazione. Citando precedenti giurisprudenziali, la Corte ha ribadito che i principi che governano la specificità dei motivi d’appello si applicano, a maggior ragione, al ricorso per cassazione. La mancanza di questa analisi critica rende il ricorso vago e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito per tutti gli operatori del diritto. La preparazione di un ricorso per cassazione richiede un lavoro di estrema precisione e specificità. Non è sufficiente manifestare il proprio dissenso con la sentenza di condanna. È indispensabile individuare con chiarezza i vizi logico-giuridici del provvedimento impugnato e articolarli in motivi di ricorso autosufficienti, che contengano sia i riferimenti normativi violati sia gli elementi fattuali a sostegno.
La declaratoria di inammissibilità comporta, come previsto dall’articolo 616 c.p.p., una condanna economica significativa. Questa sanzione non ha solo una funzione punitiva, ma anche deflattiva, mirando a scoraggiare la presentazione di ricorsi meramente dilatori o palesemente infondati, che gravano inutilmente sul lavoro della Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi erano generici, non supportati da una necessaria analisi critica delle argomentazioni della sentenza impugnata e privi di una specifica esposizione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle richieste.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Cosa deve contenere un ricorso per cassazione per evitare l’inammissibilità?
Un ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici che includano un’analisi critica e puntuale del ragionamento giuridico della sentenza impugnata, indicando chiaramente le norme di legge che si ritengono violate e gli elementi di fatto che supportano tale violazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23147 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23147 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VERONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Verona di condanna, ad esito di abbreviato, per furto di un ciclomotore, aggravato dall’esposizione alla pubblica fede, con le generiche equivalenti (in Verona il 26/9/2017);
ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perch proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze risultando prive della esposizione delle ragioni di diritto e dei da di fatto a sostegno delle richieste;
rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024
La Consigliera est.
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La Presidfrte
NOME COGNOME
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