Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46839 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46839 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 04/03/1985
avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 07/05/2024 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano dell’8 giugno 2023, che aveva condannato NOMECOGNOME nella sua qualifica di I.r. della RAGIONE_SOCIALE alla pena di anni 1 e mesi 1 di reclusione in ordine ai reati di cui agli articoli 2 d. Igs. 74/2000, 81 cod, pen..
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, lamentando vizio di motivazione in relazione agli articoli 125 e 546 cod. proc. pen., nella parte in cui, nel dichiarare la colpevolezza dell’imputato, la Corte di appello non ha dato conto dei motivi per cui ha ritenuto inattendibile la prova contraria costituita dalle deposizioni dei testi della difesa COGNOME commercialista, e di alcuni ex dipendenti, affidandosi alle mere presunzioni dell’Agenzia delle entrate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso si limita a riproporre pedissequamente la medesima doglianza già proposta in primo grado e poi con i motivi di appello e motivatamente disattesa dal giudice del gravame.
E’ infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217).
La funzione tipica dell’impugnazione, d’altro canto, è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 e Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, cit.).
Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d’appello, quindi, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente ‘attaccato’, lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (sempre, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.).
La sentenza impugnata, infatti, a pagina 1 riporta il contenuto della prima sentenza, la quale àncora il giudizio di fittizietà delle fatture a precisi elementi, quali: la similare veste grafica; la generica descrizione della merce; l’indicazione di importi prossimi a 1.000 euro, limite fissato dalla normativa antiriciclaggio; l’antieconomicità di emettere fatture di così basso valore e con così alta frequenza, anche tenuto conto della distanza geografica tra le parti; l’emissione, da parte di diversi emittenti, dello stesso identico numero di fatture nelle stesse date con oggetto, quantità e prezzo identici e con numerazione ravvicinata e conseguenziale; il pagamento asseritamente effettuato per contanti laddove nei registri risultava effettuato per assegni; la mancanza di struttura organizzativa di alcuni emittenti, che risultano anche evasori totali.
La seconda sentenza, poi, a pag. 6, nel richiamare e condividere le ragioni esposte dal primo giudice, che ha valutato la piattaforma indiziaria in termini di gravità precisione e concordanza, aggiunge che altro elemento a carico è costituito dalla assenza di documenti di trasporto delle merci.
Da tutta questa messe di indizi inferisce quindi la presenza dell’elemento psicologico del reato.
Il ricorso, che con tale doppia, conforme, motivazione non si confronta affatto, è pertanto inammissibile per genericità.
4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 18 ottobre 2024.