Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata dove la precisione e la specificità degli argomenti sono fondamentali. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa, ma comporta anche conseguenze economiche. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a una secca dichiarazione di inammissibilità, confermando una condanna per evasione.
I Fatti del Caso: Un’Assenza Ingiustificata dagli Arresti Domiciliari
Il caso riguarda un individuo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico. Durante un controllo, le forze dell’ordine non lo trovano nella sua abitazione. Solo in un momento successivo, l’uomo viene rintracciato e si giustifica affermando di essersi recato in farmacia. Tuttavia, non fornisce alcuna prova o allegazione a supporto di questa affermazione.
La Corte d’Appello lo condanna per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. Nella determinazione della pena, il giudice ritiene equivalenti le circostanze attenuanti generiche e l’aggravante della recidiva. L’imputato decide quindi di presentare ricorso in Cassazione.
La Decisione della Corte: la dichiarazione di Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i due motivi di ricorso presentati dalla difesa, rigettandoli entrambi e dichiarando l’intero ricorso inammissibile.
Il Primo Motivo: L’Aspecificità della Difesa
La difesa sosteneva una violazione di legge in relazione al reato di evasione. La Cassazione, però, ha definito questo motivo ‘generico’. Perché? Perché l’imputato non si è confrontato con la motivazione della sentenza d’appello. La Corte territoriale aveva sottolineato come la giustificazione di ‘essere andato in farmacia’ fosse emersa solo dopo il fatto e senza alcun elemento a sostegno. Il ricorso, ignorando questo punto cruciale, non ha offerto argomenti specifici per smontare il ragionamento dei giudici di secondo grado, cadendo così nel vizio di aspecificità.
Il Secondo Motivo: Il Bilanciamento tra Attenuanti e Aggravanti
Il secondo motivo di ricorso contestava la decisione della Corte d’Appello di considerare equivalenti le attenuanti generiche e la recidiva. Anche in questo caso, la Cassazione ha ritenuto il motivo infondato, definendolo una mera ‘reiterazione’ di una censura già sollevata. La Suprema Corte ha ricordato un principio consolidato: il giudizio di comparazione tra circostanze è censurabile in sede di legittimità solo se è frutto di ‘mero arbitrio’ o di un ‘ragionamento illogico’, cosa che non è stata ravvisata nel caso di specie.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il Ricorso Inammissibile è stato confermato
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali della procedura penale. In primo luogo, ha ribadito che un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica argomentata e specifica alla decisione impugnata. Non basta ripetere le proprie tesi, ma è necessario indicare con precisione dove e perché il giudice precedente avrebbe sbagliato. La mancanza di questa correlazione tra le ragioni della sentenza e i motivi del ricorso rende quest’ultimo aspecifico e, di conseguenza, inammissibile.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato la limitata sindacabilità del giudizio sul bilanciamento delle circostanze. Questa valutazione rientra nell’ampia discrezionalità del giudice di merito. Solo una motivazione palesemente illogica o arbitraria può essere oggetto di revisione in Cassazione, non una decisione che, seppur sfavorevole all’imputato, sia stata adeguatamente giustificata, come nel caso in esame.
Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. Chi intende impugnare una sentenza deve curare con la massima attenzione la redazione dei motivi del ricorso. È essenziale analizzare in profondità la motivazione del provvedimento contestato e costruire argomentazioni specifiche che ne mettano in luce le eventuali criticità. Affermazioni generiche o la semplice riproposizione di tesi già respinte sono destinate a fallire, portando a una declaratoria di ricorso inammissibile e alla condanna al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una cospicua somma alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità?
Il ricorso è stato ritenuto generico perché non si è confrontato specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata. La difesa non ha fornito argomenti puntuali per contestare il fatto che la giustificazione dell’assenza (essersi recato in farmacia) era stata presentata senza alcuna prova e solo dopo il controllo.
È possibile contestare in Cassazione il bilanciamento delle circostanze (attenuanti e aggravanti)?
Sì, ma solo in casi limitati. La decisione del giudice di merito sul bilanciamento delle circostanze può essere contestata in Cassazione soltanto se risulta frutto di puro arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, e non semplicemente perché si ritiene che la valutazione dovesse essere diversa.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15185 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15185 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deduce violazione di legge in relazione al delitto di all’art.385 cod. pen. risulta generico in quanto non si confronta con la parte della decisione ha rilevato come il ricorrente, non trovato nella propria abitazione ove era sottoposto arresti domiciliari con dispositivo elettronico, veniva rinvenuto solo al successivo con allorché affermava, senza alcuna allegazione che deponesse in tal senso, di essersi recato i farmacia; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quell poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945);
ritenuto che, in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudiz comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità solta nell’ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell’equivalenza (Sez. 5, n. 5579 26/09/2013, dep. 2014, Sub, Rv. 258874); che, pertanto, meramente reiterativo di identica censura risulta il secondo motivo avendo la Corte di merito dato conto della congruità del pena determinata ritenendo equivalenti le circostanze attenuanti generiche con la contestat recidiva;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/02/2024.