Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Dovere di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio, ma per accedervi è necessario rispettare requisiti rigorosi. Un ricorso inammissibile è uno degli esiti più comuni quando tali requisiti, soprattutto quello della specificità dei motivi, non vengono soddisfatti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità di un’impugnazione ne determini inevitabilmente il rigetto, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. Dopo la sentenza di condanna, confermata dalla Corte d’Appello, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano su due punti principali: una contestazione generica della ricostruzione dei fatti che aveva portato alla condanna e la lamentela per la mancata concessione delle attenuanti generiche, ritenendo la pena ingiusta.
La Decisione della Corte: Un Ricorso Inammissibile per Genericità
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda interamente sulla valutazione della genericità e aspecificità dei motivi presentati dalla difesa. Secondo i giudici, il ricorso non era in grado di superare il vaglio di ammissibilità perché non si confrontava concretamente con le argomentazioni logico-giuridiche contenute nella sentenza della Corte d’Appello. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte ha dettagliatamente spiegato perché il ricorso non potesse essere accolto. L’analisi si è soffermata su due aspetti cruciali.
La Mancanza di Confronto con la Sentenza Impugnata
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato generico perché non affrontava in modo specifico la decisione della Corte d’Appello. La sentenza di secondo grado aveva fornito una chiara spiegazione della condotta del ricorrente al momento del fatto e delle modalità con cui era stato identificato. Il ricorso, invece, si limitava a una censura generale senza entrare nel merito di tali motivazioni, un approccio che la legge non consente.
La Questione delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, ha incontrato lo stesso limite. La Corte d’Appello aveva giustificato la sua decisione, ritenendo la pena, fissata nel minimo edittale, già congrua. Il ricorso non ha fornito elementi specifici per contestare questa valutazione, limitandosi a una doglianza astratta.
Il Principio di Diritto: Aspecificità e Correlazione
La Corte ha richiamato un principio consolidato in giurisprudenza: un ricorso è inammissibile se manca una correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e i motivi dell’impugnazione. In altre parole, chi impugna una sentenza non può ignorarne le argomentazioni, ma deve contestarle punto per punto. Se non lo fa, il ricorso cade nel vizio di aspecificità, rendendolo di fatto inutile.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chi opera nel diritto: la precisione e la specificità sono essenziali nella redazione di un atto di impugnazione. Un ricorso inammissibile non solo priva l’imputato della possibilità di far valere le proprie ragioni nel merito, ma comporta anche una condanna economica. La decisione sottolinea l’importanza di un’analisi approfondita della sentenza che si intende contestare, costruendo un’argomentazione che ne smonti le fondamenta logiche e giuridiche, piuttosto che limitarsi a una critica generica e superficiale.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per ‘genericità’?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile per genericità quando non si confronta specificamente con le argomentazioni della decisione impugnata, ma si limita a censure astratte senza una correlazione diretta con le motivazioni del provvedimento contestato.
Perché la richiesta di concessione delle attenuanti generiche è stata respinta come generica?
La richiesta è stata respinta perché la Corte d’Appello aveva adeguatamente giustificato la decisione di non concederle, ritenendo congrua la pena già fissata nel minimo edittale. Il ricorso non ha contestato specificamente questa motivazione, limitandosi a dedurre vizi generici.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6181 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6181 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine al delitto all’art. 337 cod. pen. risulta generico nella parte in cui non si confronta con la decision Corte di appello che ha dato conto della condotta posta in essere dal ricorrente al moment dell’intimazione dell’alt e delle modalità attraverso cui era stato identificato;
ritenuto che analogo limite incontra il secondo motivo che deduce vizi in merito a mancata concessione delle attenuanti generiche adeguatamente giustificata attraverso la ritenuta congrua pena individuata nel minimo edittale;
rilevato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quel poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/01/2024.