Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4083 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4083 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – Udienza del 17/12/2025 – Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt.216 comma 1 nn.1 e 2, 216 comma 2, 222 e 223 comma 1 r.d. n.267/1942.
Rilevato che il primo motivo di ricorso- che lamenta omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all’imputato – è innanzitutto generico, ma è a manifestamente infondato perché la doglianza è smentita dagli atti processuali, giacché, sia pure in data successiva (23 aprile 2025) a quella della notifica al difensore domiciliatario (17 ap 2025), vi è stato un tentativo di notifica al domicilio eletto non andata a buon fine, il che h possibile la notifica al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Considerato, anche a voler superare la genericità del ricorso sul punto, che:
-tale inversione dell’ordinaria sequenza cronologica, se pure vizia il procedimento notificatorio, può essere ricondotta al più ad una nullità a regime intermedio in quanto t modalità di notifica diversa da quella prescritta non inibisce la portata informativa della f adoperata (Cfr. Sezioni Unite Palumbo);
la nullità si colloca negli atti preliminari al dibattimento di appello, perché essa rig la notifica dell’atto introduttivo (Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, COGNOME, Rv. 278002; Sez. n. 24807 del 04/04/2019, COGNOME, Rv. 276968; il principio è altresì ricavabile da Sez. 2, n. 30958 del 14/07/2016, B., Rv. 267574; Sez. 2, n. 6472 del 13/01/2011, I., Rv. 249379), donde essa, siccome a regime intermedio, è soggetta al limite di deducibilità della conclusione del processo che è seguito, limite di cui all’art. 180 cod. proc. pen.;
la nullità non è stata eccepita entro la fine del giudizio di appello;
essa, di conseguenza, non è deducibile per la prima volta con il ricorso per cassazione.
Rilevato che il secondo e il terzo motivo di ricorso – che deducono, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla qualificazione giuridica del fatto di re alla valutazione degli elementi di prova dedotti dalla difesa – non sono deducibili in sede legittimità, in quanto:
fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare no specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una crit argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e NOME, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e NOME, Rv. 243838);
costituiti da mere doglianze in punto di fatto. Esula, infatti, dai poteri della Co cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrar vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adegu valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli ele di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormen plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giud merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, COGNOME, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/12/2025.