Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6191 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6191 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a LECCO il 12/11/1994
avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna dell’imputato per il delitto di cui all’art. 337 cod. pen. – deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi dedotti, reiterativi delle doglianze formulate in appello, sono manifestamente infondati. Invero, la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità dell’imputato in ordine al reato a lui contestato, evidenziando in modo adeguato le singole condotte violente e minacciose poste in essere dal predetto, unitamente ad altri soggetti separatamente giudicati, per opporsi agli operanti.
Rilevato che prive di fondamento sono le censure mosse dal ricorrente in ordine alla sua individuazione effettuata dagli operanti. Invero, è principio pacifico che esula dai poteri di questa Corte di legittimità operare una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944), essendo precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 – dep. 2021, F., Rv. 280601).
Nella specie, con motivazione non illogica e dunque non sindacabile in questa sede, la Corte territoriale, conformemente a quanto rilevato dal primo Giudice, ha evidenziato le ragioni per le quali le dichiarazioni dei testimoni operanti in ordine alle modalità di individuazione dell’imputato risultano attendibili e coerenti, né le contrarie deduzioni del ricorrente appaiono idonee a scardinare tale trama argomentativa. La sentenza impugnata ha inoltre adeguatamente considerato quanto riferito dal teste COGNOME condividendo sul punto le considerazioni del Tribunale che ha evidenziato “lo stato di forte agitazione in cui versava COGNOME al momento dei fatti, ragion per cui non aveva contezza circa la consistenza del gruppo dei giovani, non avendo notato l’intervento di altri due soggetti che ingaggiavano successivamente una
colluttazione con gli operanti” (pag. 12), di tal che la censura mossa sul punto dall’imputato risulta aspecifica e, comunque, manifestamente infondata.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/01/2025