Ricorso inammissibile per vizio di motivazione: la Cassazione traccia i confini
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, è fondamentale comprendere i limiti del giudizio di legittimità. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un’occasione preziosa per approfondire il concetto di ricorso inammissibile e, in particolare, i confini del cosiddetto ‘vizio di motivazione’. Con l’ordinanza in esame, i giudici hanno ribadito un principio cardine: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un organo di controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della decisione.
Il Caso: Dalla Bancarotta al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per reati fallimentari. Un imprenditore viene ritenuto responsabile in appello per bancarotta fraudolenta distrattiva, mentre il reato di bancarotta semplice viene dichiarato estinto per prescrizione. Insoddisfatto della decisione, l’imputato propone ricorso in Cassazione, affidandosi a quattro motivi principali. Tutti i motivi contestavano la presunta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza d’appello in relazione alla sua responsabilità penale per la condotta distrattiva.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici hanno colto l’occasione per chiarire, ancora una volta, la natura e i limiti del vizio di motivazione censurabile in sede di legittimità, come previsto dall’articolo 606, comma 1, lettera e) del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Corte Suprema
La Corte ha spiegato che il vizio di motivazione che può portare all’annullamento di una sentenza è solo quello che emerge dal testo stesso del provvedimento impugnato. Si tratta di un’illogicità manifesta o di una contraddittorietà palese nell’argomentazione del giudice, tale da rendere il suo ragionamento incomprensibile o incoerente. In altre parole, il controllo della Cassazione è circoscritto alla tenuta logica del discorso giustificativo della decisione.
Richiamando un consolidato orientamento delle Sezioni Unite (sentenza Petrella, n. 47289/2003), la Corte ha ribadito che il suo sindacato non può spingersi fino a verificare la rispondenza della motivazione con le prove acquisite nel processo. Questo tipo di valutazione appartiene esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Nel caso specifico, il ricorrente non ha evidenziato un vero vizio logico, ma ha tentato di proporre una versione alternativa e fattuale dei fatti, diversa da quella accertata dai giudici di merito. Tale operazione è inammissibile nel giudizio di legittimità.
Le Conclusioni: Quando un Ricorso non Supera il Vaglio di Legittimità
La decisione in commento è un monito importante: per avere successo in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. È necessario, invece, individuare e dimostrare un preciso errore di diritto o un vizio logico intrinseco alla motivazione della sentenza. Proporre una semplice rilettura delle prove o una diversa interpretazione dei fatti si traduce in un ricorso inammissibile. Le conseguenze di tale inammissibilità non sono solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
Significa che l’appello viene respinto senza un esame nel merito perché manca dei requisiti fondamentali previsti dalla legge, come nel caso in cui sia manifestamente infondato.
Qual è il ‘vizio di motivazione’ che può essere validamente contestato in Cassazione?
È un difetto che riguarda la struttura logica del ragionamento della sentenza, come una contraddizione evidente o una manifesta illogicità. Non permette di rimettere in discussione la valutazione delle prove o la ricostruzione dei fatti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata determinata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39889 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39889 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN DONA’ DI PIAVE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale cittadino, ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di bancarotta semplice di cui al capo C), rideterminando la pena per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva.
Considerato che i quattro motivi di ricorso, che contestano l’illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in riferimento alla penale responsabilità della condotta distrattiva, sono manifestamente infondati poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074).
Nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 7) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen. laddove il ricorso ripropone una versione alternativa e fattuale delle risultanze processuali, non deducibile in sede di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 ottobre 2024 Il consig GLYPH stenso