Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello Non Supera il Vaglio della Cassazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: non è possibile utilizzare il ricorso in Cassazione per ridiscutere questioni già ampiamente e correttamente valutate nei gradi di giudizio precedenti. Il caso in esame ha portato a dichiarare il ricorso inammissibile, confermando la condanna di un individuo per reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Questa decisione offre spunti importanti sulla valutazione della gravità del fatto e sull’influenza dei precedenti penali.
I Fatti del Caso
I fatti all’origine della vicenda giudiziaria riguardano la condotta aggressiva di un uomo all’interno di un locale pubblico. Il suo comportamento, caratterizzato da minacce e violenza, ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine. La situazione era talmente grave da richiedere l’intervento di una seconda pattuglia per sedare le azioni dell’individuo. A seguito di questi eventi, l’uomo è stato processato e condannato in primo grado e in appello per i reati di resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e lesioni personali (art. 582 c.p.). La Corte d’Appello aveva inoltre negato la concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, motivando tale diniego sulla base della serietà del comportamento e dei numerosi precedenti penali dell’imputato.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
L’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, ma i giudici di legittimità hanno ritenuto l’impugnazione manifestamente infondata. Secondo la Corte, il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse questioni già esaminate e risolte dalla Corte d’Appello, la quale aveva fornito una motivazione completa e logica per giustificare sia la responsabilità penale sia il diniego dei benefici di legge. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha sottolineato che la motivazione della sentenza d’appello era adeguata e coerente. I giudici di merito avevano correttamente valutato la gravità della condotta dell’imputato, che con le sue azioni violente contro i pubblici ufficiali aveva creato una situazione di pericolo tale da necessitare rinforzi. Allo stesso modo, la decisione di non concedere le attenuanti generiche né la sospensione condizionale della pena è stata ritenuta ben giustificata. La Corte ha dato peso a due elementi chiave: la gravità oggettiva del fatto e i plurimi precedenti penali a carico del ricorrente. Questi fattori indicavano una personalità incline a delinquere e rendevano inopportuna la concessione di benefici volti a favorire il reinserimento sociale di chi commette reati in modo occasionale.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato: il ricorso in Cassazione non può essere una mera ripetizione delle argomentazioni già respinte. Per avere successo, deve evidenziare vizi di legittimità o difetti di motivazione evidenti, non semplicemente contestare la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito. La decisione ha comportato per il ricorrente non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questo caso serve da monito sull’importanza di fondare i ricorsi su solide basi giuridiche e procedurali, pena la loro inammissibilità e l’aggravio di costi per l’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. L’imputato si è limitato a riproporre questioni già esaminate e decise con motivazione adeguata dalla Corte d’Appello, senza sollevare reali vizi di legittimità.
Quali elementi hanno giustificato il diniego delle attenuanti e della sospensione della pena?
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena è stata motivata sulla base di due fattori principali: la notevole gravità del fatto (violenza e minacce contro pubblici ufficiali) e i plurimi precedenti penali a carico del ricorrente.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Con la dichiarazione di inammissibilità, la sentenza di condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6124 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6124 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARINO il 28/02/1977
avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuto che il ricorso di COGNOME NOME è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha già risposto, giustificando con adeguata motivazio il riconoscimento della sua responsabilità per i reati ex artt. 337 e 582 cod. pen (le minacce e la violenza manifestate contro i pubblici ufficiali, intervenuti per sedarne le condo aggressive all’interno di un bar inducevano a chiamate in soccorso altra pattuglia. nonchè diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena (per la gravità del fatto e per i plurimi precedenti penali);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2024
Il Consigliere tensore
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