Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3079 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3079 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che in data 14/3/2022 ha confermato il giudizio di penale responsabilit espresso nei suoi confronti dal Tribunale cittadino in ordine al delitto di usura ascrittogl pena allo stesso inflitta in primo grado, pur ritenendo la recidiva reiterata e specifica in di quella reiterata, specifica ed infraquinquennale.
Il ricorso è affidato a quattro motivi di impugnazione:
1.1. Violazione dell’art. 178 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza dell’art.23 n. 137/2020, non avendo l’ufficio della Procura AVV_NOTAIO formulato le conclusioni scrit previste dalla norma e non essendo stata consentita alle parti la discussione orale alla qua era finalizzato il rinvio disposto all’udienza del 6/11/2019.
1.2. Violazione dell’art. 81 cod. pen. per essersi disposto un aumento per la continuazione pur in presenza di una condotta unica, dal momento che il mutamento RAGIONE_SOCIALE condizioni dell’accordo con la persona offesa (in virtù del quale si era convenuto che il COGNOME, anz versare mensilmente 320 euro a titolo di interessi, avrebbe versato euro 450 restituendo anche la sorta capitale) non integrava una novazione, non incidendo sull’entità degli interes né della sorte capitale.
1.3. Vizio di motivazione con riferimento; a) alla ritenuta responsabilità del ricorrent all’aumento di pena per la continuazione; c) al rigetto della richiesta di esclusione dell’aume di pena per la recidiva e di applicazione dele circostanze attenuanti generiche
1.4. Violazione dell’art. 546 cod. proc. pen. per carente indicazione nel dispositivo de pena comminata, non risultando indicato nel dispositivo della sentenza di primo grado “quattro anni e sei mesi di reclusione”, ma solo “quattro anni”.
Il pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha presentato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell’impugnazione d legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen.
3.1. GLYPH Con riferimento al primo motivo di ricorso va osservato che, secondo la prevalente e condivisibile giurisprudenza di questa Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, la mancata formulazione, nel giudizio di appello, RAGIONE_SOCIALE conclusioni scritte previste dall’art. 23-bis, c 2, DL 28 ottobre 2020 n. 137 da parte del pubblico ministero, al quale sia stato dato ritua avviso, non integra alcuna nullità, trattandosi di procedimento camerale con contradditori cartolare – nel difetto di richiesta di trattazione orale – in cui la partecipazione del proc generale è solo eventuale (così Sez. 1,n. 14766 del 16/03/2022, COGNOME, Rv. 283307 – 01; conf., tra le non massimate, Sez. 6, n. 31798 del 13/4/2023, COGNOME; Sez. 1, n. 34565 de 18/5/2023, COGNOME NOME; Sez. 2, n. 26185 del 25/5/2023, COGNOME; Sez. 7, n. 33182 del 10/7/2023, COGNOME).
Va dato atto, peraltro, dell’esistenza di altro orientamento giurisprudenziale in tema disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, secondo il quale la mancata formulazione, da parte del pubblico ministero, RAGIONE_SOCIALE conclusioni nel giudizio di appell previste dall’art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, invece, integra un’ipotes nullità generale a regime intermedio ai sensi dell’art. 178 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. non già quella prevista dalla lettera c) del medesimo articolo, poiché non pregiudica il di della difesa di formulare le proprie conclusioni – ma tale vizio non può essere dedotto dal difesa, trovando certamente applicazione l’art. 182, comma 1, cod. proc. pen. che non
consente di eccepirle a chi “non ha interesse all’osservanza della disposizione violata” (Sez. Sentenza n. 44017 del 19/09/2023, COGNOME, 02/11/2023): come è stato correttamente osservato, pertanto, indipendentemente dall’adesione all’uno o all’altro degli indirizzi espre da questa Corte, si deve concludere nel senso che la mancata formulazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni da parte del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO non consente alla difesa di eccepire la nullità della sentenza.
3.2. Il secondo motivo ricorso è manifestamente infondato, oltre che meramente reiterativo di censura già presentata al giudice dell’appello, con le cui motivazioni il rico non si confronta adeguatamente, emergendo con chiarezza dalle dichiarazioni della persona offesa che questa, ricevuto nel febbraio del 2008 un prestito di 4.000,00 euro dal NOME, quale era seguito il versamento di rate da 320,00 euro mensili a titolo di meri interessi, int al mese di giugno del 2009 aveva concordato con il ricorrente di versare mensilmente, invece, il maggior importo di 450,00 euro mensili, comprensivi, però, della restituzione del capita fino all’estinzione del debito: correttamente la Corte territoriale ha riconosciuto una novazi oggettiva dell’obbligazione usuraria, attesa la modifica degli accordi, favorevole o meno ch fosse al debitore, ma comunque di per sé ampiamente sufficiente a giustificare l’aumento di pena per la continuazione.
3.3. Nessun vizio po ravvisarsi, pertanto, nella motivazione della sentenza impugnata, né in ordine al giudizio di penale responsabilità espresso nei confronti del ricorrente sulla b soprattutto, RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni della persona offesa – ritenuta attendibile in vir motivazione congrua, fondata sull’intrinseca coerenza del suo racconto, reso a distanza di tempo dai fatti in assenza di motivi intenti calunniosi o di rivalsa, tanto da non es costituita nemmeno parte civile – né in ordine al già menzionato aumento di pena per la continuazione, né, infine, in ordine al diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche: la Co territoriale, infatti, ha giustificato il riconoscimento della recidiva reiterata e specif rilievo che la lunga sequenza di precedenti penali del ricorrente per reati contro il patrimoni comunque, commessi per fini di lucro e la consumazione dell’usura dopo la scarcerazione per precedenti condanne evidenziavano la maggior pericolosità rivelata dall’usura di cui si tratt mentre nessun elemento favorevole, tale da giustificare le invocate circostanze attenuanti generiche, era emerso dal processo, nemmeno con riferimento al comportamento processuale del ricorrente.
3.4. Anche l’ultimo motivo di ricorso è inammissibile, sia perché si tratta di doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evinc dall’atto di appello, sia perché manifestamente infondato, atteso che, contrariamente all’assunto difensivo, sia nella motivazione che nel dispositivo la sentenza di primo grado indicato in “quattro anni e sei mesi di reclusione” la pena inflitta al NOME.
La declaratoria d’inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, nonché apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per
colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell’entità di detta co somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende a titolo di sanzione pecuniar
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 4 ottobre 2023
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