Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8017 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8017 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/02/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOMENOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 21/06/1964
avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione; lette le conclusioni del difensore della parte civile costituita, Avv. COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con ogni conseguente statuizione ed ha depositato nota spese.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 12/04/2024, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 07/03/2023, rideterminando la pena inflitta ad NOME COGNOME per il delitto di usura aggravata, concedendo altresì il beneficio della sospensione condizionale della pena, e confermando le statuizioni civili.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, NOME COGNOME proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione perchØ omessa in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen., attesa la mancata considerazione di prove decisive a discarico sia documentali che testimoniali, necessarie ai fini della decisione, con conseguente travisamento della prova; la difesa ha ampiamente contestato la ritenuta attendibilità della persona offesa e ha sottolineato come la motivazione della Corte di appello sia sul punto del tutto apodittica e di fatto omessa rispetto agli
argomenti introdotti con i motivi di appello; Ł stata richiamata la presenza di notevoli imprecisioni e incertezze da parte della persona offesa (sia quanto al rapporto con il ricorrente, tenuto conto delle dichiarazioni del teste COGNOME, che quanto alle caratteristiche del prestito); i diversi argomenti introdotti dalla difesa, anche quanto al mancato pagamento di alcune cambiali, non venivano in alcun modo affrontati dal giudice di secondo grado, mentre Ł rimasta senza alcuna certezza la determinazione delle somme pagate, nulla essendo stato chiarito quanto alle spese ed oneri accessori del rapporto contrattuale; la Corte di appello ha inoltre apoditticamente sminuito le contraddizioni della persona offesa quanto al primo rapporto oggetto di contestazione e in relazione al quale il ricorrente era stato assolto; la difesa aveva provato che le spese per i singoli effetti cambiari superiori ai cento euro come emergente dalla documentazione acquisita al fascicolo per il dibattimento e la Corte di appello aveva travisato per omissione tale dato estremamente rilevante. Venivano infine contestate le modalità di indagine ed accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza quanto alla finanziaria Alfin.
2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione per aver ritenuto erroneamente il momento consumativo e di perfezionamento del reato in relazione all’art. 644, comma primo n. 3 e 4 e all’art. 644ter c od. pen.
2.3. Violazione di legge e vizio della motivazione perchØ omessa in relazione all’art. 62bis , 69 e 133 cod. pen. per erronea applicazione della aggravante e per l’omessa ‘concessione del minimo di pena edittale consentito’; la Corte di appello ha erroneamente concesso le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza; proprio le circostanze evidenziate a tal fine avrebbero dovuto condurre ad una concessione delle stesse in regime di prevalenza.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata con rinvio.
La parte civile costituita, per mezzo del proprio difensore, ha presentato conclusioni con le quali ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile ed ha depositato nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile perchØ proposto con motivi generici e non consentiti, oltre che manifestamente infondati.
In via preliminare, occorre rilevare come nel caso in esame ricorra una c.d. ‘doppia conforme’, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico argomentative della sentenza di primo grado. I motivi proposti si caratterizzano, anche nella formulazione lessicale, per essere reiterativi dei motivi di appello, in mancanza di confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
Ciò posto, si deve considerare che questa Corte ha affermato, con principio che si intende ribadire, che Ł inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869-01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, COGNOME, Rv. 269368-01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632-01).
Il primo motivo di ricorso non Ł consentito in quanto meramente reiterativo, in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello sul tema specifico già devoluto esattamente negli stessi termini con il primo motivo di appello (Sez. 3, n. 44882/2014, cit.). La Corte di appello ha reso sul punto una motivazione, chiara ed approfondita, del tutto immune da illogicità manifesta, e certamente non omessa (pag. 4 e segg.) enucleando corretti principi di diritto a sostegno della affermazione di responsabilità, analizzando il corposo compendio probatorio, le dichiarazioni della persona offesa, la documentazione a riscontro, le conclusioni conseguenti alle attività di indagine espletata da parte del personale di Polizia giudiziaria, richiamando caratteristiche della pattuizione usuraria e tempi e modi di adempimento, ricostruendo in particolare la dazione di numerose cambiali in relazione al primo prestito e di due cambiali per il secondo prestito e, dunque, prendendo in diretta considerazione le allegazioni difensive, disattendendole con un percorso motivazionale del tutto privo di aporie e conforme a quello del giudice di primo grado. Inoltre, il giudice di secondo grado ha approfonditamente motivato anche quanto all’attendibilità della persona offesa (pag. 5) e con tale motivazione il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi a reiterare le censure introdotte con il motivo di appello. Considerazioni specifiche sono state spese anche in ordine alla portata e rilevanza delle altre testimonianze, con specifico riferimento all’Avv. COGNOME ed anche in questo caso il ricorrente omette di confrontarsi, evidenziandone effettivamente una manifesta illogicità o contraddittorietà, con le conclusioni del giudice di merito. Tale motivo si risolve dunque in una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275100-01; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623-01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv.262575-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, COGNOME, Rv. 250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, Rv. 278745-01) a fronte di una motivazione della Corte di appello, ampia ed argomentata.
Il secondo motivo di ricorso non Ł consentito in quanto non devoluto con i motivi di appello, come emerge chiaramente dal riepilogo dei motivi di appello contenuto nella motivazione della sentenza impugnata, che, tra l’altro, la parte ricorrente non ha in alcun modo contestato (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627-01).Deve dunque essere rilevata l’interruzione della catena devolutiva sul punto, impedendo lo scrutinio del motivo.
Generico Ł anche il terzo motivo di ricorso, che si limita a contestare in modo del tutto aspecifico la dosimetria della pena, con particolare riferimento al regime di concessione delle circostanze attenuanti generiche, in presenza di una motivazione puntuale che ha richiamato la gravità del fatto e i precedenti penali riferibili al ricorrente in assenza di qualsiasi irragionevolezza o illogicità, tra l’altro in presenza di una rimodulazione del trattamento sanzionatorio in senso piø favorevole al ricorrente (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142).
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.; il ricorrente deve, inoltre,
essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile NOME COGNOMEche ha compiutamente contrastato i motivi di ricorso proposti), spese che devono essere liquidate nella misura di euro 1.844,00, oltre accessori di legge, come da richiesta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 1.844,00, oltre accessori di legge.
Così Ł deciso, 11/02/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME