Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione è Destinato a Fallire
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione fornisce un’importante lezione sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in materia penale. Il caso riguarda una condanna per truffa, ma il fulcro della decisione è di natura prettamente processuale: il ricorso inammissibile presentato dalla difesa. Questa pronuncia sottolinea come non sia sufficiente dissentire da una sentenza per ottenere una revisione dalla Suprema Corte; è necessario, invece, formulare censure specifiche, pertinenti e critiche rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato.
I Fatti del Processo
Il procedimento trae origine da una condanna per il reato di truffa (art. 640 c.p.) emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenuto responsabile di aver realizzato artifici e raggiri per indurre in errore la parte civile, conseguendo un ingiusto profitto con altrui danno, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso erano essenzialmente due: il primo contestava la valutazione delle prove e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); il secondo criticava genericamente la motivazione sulla responsabilità penale.
L’Analisi della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito delle questioni, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. La decisione si basa su una valutazione rigorosa dei requisiti formali imposti dal codice di procedura penale, in particolare dagli articoli 581 e 591.
La Genericità sulla Valutazione delle Prove e sulla Tenuità del Fatto
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato sotto due profili.
1. Valutazione delle prove: La Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata. I giudici di merito avevano, infatti, correttamente e logicamente motivato la sussistenza di tutti gli elementi del reato di truffa: gli artifici, l’induzione in errore, il profitto ingiusto, il danno e l’elemento psicologico (dolo). Il ricorso non offriva una critica puntuale a tale ragionamento, ma si limitava a una generica contestazione.
2. Particolare tenuità del fatto: Anche questa doglianza è stata bollata come generica. La Corte d’Appello aveva negato l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. a causa della “non indifferente entità del danno”. Il ricorrente, invece di contestare specificamente questa valutazione, si era limitato a riproporre argomentazioni già esaminate e respinte, dimostrando una “mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione”.
L’Indeterminatezza del Secondo Motivo di Ricorso
Anche il secondo motivo, che criticava la motivazione sulla responsabilità penale, è stato considerato inammissibile per genericità e indeterminatezza. Secondo la Suprema Corte, il ricorrente non aveva indicato gli elementi specifici a base della sua censura, impedendo di fatto al giudice di legittimità di esercitare il proprio sindacato. A fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta “logicamente corretta”, un ricorso efficace deve individuare le specifiche crepe logiche o le contraddizioni del ragionamento, non limitarsi a un dissenso generale.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: l’appello alla Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Per questo motivo, un ricorso deve essere specifico e pertinente. Quando un ricorrente si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza che impugna, il suo ricorso è inevitabilmente generico. La Corte ha quindi stabilito che, essendo i motivi privi dei requisiti di specificità richiesti dalla legge, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito per gli operatori del diritto sull’importanza di redigere atti di impugnazione tecnicamente ineccepibili. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è una mera formalità, ma la conseguenza di una carenza strutturale dell’atto, che non riesce a innescare un vero dialogo critico con la decisione impugnata. La sentenza diventa così definitiva, e il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma alla Cassa delle ammende, a sanzione di un’impugnazione ritenuta sterile. La lezione è chiara: per accedere al giudizio della Cassazione, non basta avere torto o ragione, ma è indispensabile saperlo argomentare secondo le rigide regole processuali.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e indeterminati. Essi non contestavano in modo specifico il ragionamento logico della sentenza d’appello, ma si limitavano a riproporre argomenti già discussi e respinti, mancando dei requisiti di specificità richiesti dal codice di procedura penale.
Per quale motivo la Corte non ha concesso la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La concessione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è stata negata perché la Corte d’Appello aveva motivato il diniego sulla base della “non indifferente entità del danno” provocato dalla truffa. Il ricorso non ha fornito argomenti specifici per contrastare questa valutazione, risultando quindi generico anche su questo punto.
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la sentenza di condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18928 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18928 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
REFRIGERI NOME nato a SUBIACO il DATA_NASCITA , 4
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che la prima doglianza del primo motivo di ricorso che contesta la valutazione delle fonti probatorie in relazione al reato di cui all’art. 640 cod. pen è manifestamente infondata in quanto il motivo con cui si deduce la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili che, nel caso di specie, sono stati correttamente valutati dal giudice del merito nella parte in cui individua la sussistenz dell’elemento oggettivo del reato di truffa negli artifici e raggiri realiz dall’imputato (si vedano in particolare le pag. 2-3 della sentenza impugnata), accompagnati, inoltre, dall’induzione in errore della parte civile, dall’ingius profitto conseguito ed infine dal danno arrecatogli;
che l’elemento psicologico del reato è stato ravvisato nella piena conoscenza e volontà da parte del ricorrente di ingannare la controparte negoziale come emerge da pag. 3 della sentenza impugnata;
considerato che la seconda doglianza del primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen., è generica perché fondata su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame che, in particolare pag. 4 della impugnata sentenza, specifica la ragione ostativa alla concessione della predetta attenuante nella non indifferente entità del danno, che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’ad 640 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di un motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta circa la responsabilità penale dell’imputato per il reato ascrittogli, non indica gli elementi che sono all base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024 Il Con igliere Estepsore
Il Presidente