Ricorso Inammissibile per Truffa: L’Importanza di Motivi Specifici
Quando si impugna una sentenza di condanna, specialmente in Cassazione, non è sufficiente manifestare un generico dissenso. È necessario articolare motivi di ricorso precisi, pertinenti e che si confrontino puntualmente con la decisione impugnata. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio su questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile per truffa a causa della genericità delle censure mosse dall’imputato.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato per il reato di truffa dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per cassazione. L’imputato contestava la sentenza di secondo grado lamentando un vizio di motivazione. In particolare, sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel valutare le prove a suo carico e nel ritenere sussistenti gli ‘artifizi e raggiri’ tipici del reato di truffa contestato.
Il ricorso, tuttavia, si limitava a deduzioni generiche e assertive, senza fornire specifiche ragioni di diritto o elementi di fatto capaci di scalfire il ragionamento seguito dai giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. I giudici hanno stabilito che i motivi presentati non possedevano i requisiti minimi per poter essere esaminati.
Di conseguenza, la condanna per truffa è diventata definitiva. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni: Perché un ricorso è inammissibile per truffa?
Il cuore della decisione risiede nella valutazione della qualità dei motivi di ricorso. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si rivalutano i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti.
La Genericità e Assertività delle Censure
La Corte ha rilevato che le argomentazioni del ricorrente erano:
* Generiche: Non individuavano un punto specifico della motivazione della sentenza d’appello da criticare.
* Meramente assertive: Si limitavano ad affermare una tesi diversa da quella del giudice, senza supportarla con argomenti giuridici o logici.
* Prive di confronto: Il ricorso non si confrontava con la ‘puntuale motivazione’ della Corte d’Appello, la quale, secondo la Cassazione, aveva correttamente valorizzato le prove a carico dell’imputato. In pratica, il ricorrente ha ignorato le ragioni della sua condanna, proponendo una propria versione senza spiegare perché quella dei giudici fosse sbagliata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso per cassazione deve essere un atto tecnico di alta precisione. Non è una sede per riproporre le stesse difese già respinte nei gradi di merito in modo vago. È indispensabile che l’avvocato difensore analizzi in profondità la sentenza impugnata e articoli delle critiche specifiche, indicando con esattezza dove e perché il giudice avrebbe commesso un errore di diritto o un vizio logico nella motivazione. In assenza di tale specificità, l’esito più probabile è una dichiarazione di inammissibilità, con la conseguenza di rendere definitiva la condanna e di aggravare la posizione del condannato con ulteriori spese.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, meramente assertivi e non contenevano specifiche ragioni di diritto o di fatto. Inoltre, mancava un confronto diretto e critico con la puntuale motivazione della sentenza della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Le conseguenze, come stabilito nell’ordinanza, sono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna impugnata diventa così definitiva.
Cosa si intende per ‘deduzioni generiche e meramente assertive’ in un ricorso?
Significa che le argomentazioni presentate dall’imputato si limitavano a enunciare una tesi difensiva senza supportarla con elementi concreti o critiche specifiche alla sentenza. In pratica, il ricorso non spiegava perché la decisione dei giudici d’appello fosse errata, ma si limitava ad affermare il contrario in modo non argomentato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6439 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6439 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 01/09/1983
avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in ordine alle risultanze istruttorie sul giudizio di penale responsabilità del prevenuto ed alla sussistenza degli artifizi e raggiri del reato di truffa contestato al medesimo al capo B) dell’imputazione, prospettano deduzioni generiche e meramente assertive, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, stante il mancato confronto con la puntuale motivazione della Corte di appello che, a pag. 4 della sentenza impugnata, ha correttamente valorizzato il compendio probatorio a conferma del giudizio di penale responsabilità per il delitto truffa di cui al capo B) dell’imputazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/01/2025