Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
Recentemente, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza che ribadisce con forza i confini del proprio giudizio, in particolare quando si tratta di un ricorso inammissibile. Il caso riguardava una condanna per truffa in cui l’imputata ha cercato di ottenere una nuova valutazione delle prove, un compito che non spetta al giudice di legittimità. Questa decisione offre uno spunto cruciale per comprendere come funziona il nostro sistema giudiziario e quali sono i limiti di un ricorso in Cassazione.
I Fatti del Caso: Una Condanna per Truffa e l’Appello in Cassazione
Una donna era stata condannata sia in primo grado che in appello per il reato di truffa. Secondo i giudici di merito, le prove raccolte dimostravano chiaramente la sua responsabilità penale. Non soddisfatta della decisione, l’imputata ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. I suoi motivi di ricorso si concentravano su due aspetti principali: una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla sua colpevolezza e all’elemento soggettivo del reato.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Suprema Corte ha analizzato il ricorso e lo ha rapidamente dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che è utile esaminare nel dettaglio.
Limiti del Giudizio di Legittimità
Il punto centrale della decisione è che l’appello dell’imputata era “articolato esclusivamente in fatto”. In altre parole, la ricorrente non stava contestando un errore nell’applicazione della legge, ma stava chiedendo alla Cassazione di riconsiderare le prove e giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di primo e secondo grado. Questo tipo di richiesta esula completamente dai poteri della Corte di Cassazione, il cui compito è il “giudizio di legittimità”, non di merito. La Corte non può effettuare una “rilettura degli elementi probatori” o adottare “nuovi e diversi parametri di valutazione dei fatti”. Un ricorso con tali caratteristiche è, per sua natura, un ricorso inammissibile.
La Logicità delle Motivazioni e la “Doppia Conforme”
La Cassazione ha inoltre osservato che le sentenze dei precedenti gradi di giudizio avevano fornito una motivazione adeguata e logica. I giudici di merito avevano spiegato in modo esauriente le ragioni della condanna, basandosi su una pluralità di elementi che dimostravano la responsabilità dell’imputata. La Corte ha sottolineato che, in presenza di una “doppia conforme” (cioè due sentenze di merito che giungono alla stessa conclusione), è fisiologico che la motivazione d’appello riprenda le argomentazioni del primo giudice, rafforzando la solidità della decisione.
Nuovi Elementi: La Denuncia Tardiva e il Principio di Preclusione
Un ulteriore motivo di inammissibilità riguardava un argomento sollevato per la prima volta davanti alla Cassazione. La ricorrente lamentava che i giudici d’appello non avessero considerato una sua denuncia di smarrimento della carta prepagata utilizzata per ricevere il profitto della truffa. La Corte ha liquidato rapidamente questo punto, affermando che una doglianza introdotta per la prima volta in sede di legittimità non è consentita. Le questioni devono essere sollevate e discusse nei gradi di merito per poter essere, eventualmente, riesaminate in Cassazione sotto il profilo della legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si basano sul rigido rispetto delle competenze funzionali dei diversi organi giurisdizionali. La valutazione dei fatti e delle prove è compito esclusivo dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Corte di Cassazione interviene solo per correggere errori di diritto, come un’errata interpretazione di una norma o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza. Chiedere alla Cassazione di agire come un “terzo giudice del fatto” snatura il suo ruolo e porta inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. La condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria è la conseguenza diretta di aver proposto un ricorso privo dei requisiti di legge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza è un monito importante: non è possibile utilizzare il ricorso in Cassazione come un terzo tentativo per rimettere in discussione l’intera vicenda processuale. Le strategie difensive devono essere costruite solidamente nei primi due gradi di giudizio, dove si forma la prova e si valuta il merito dei fatti. Proporre un ricorso inammissibile non solo non porta ad alcun risultato utile, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente. La decisione riafferma la funzione nomofilattica della Cassazione, ovvero quella di garantire l’uniforme interpretazione della legge, e non di sostituirsi ai giudici di merito nella ricostruzione delle vicende umane.
Posso chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No. Secondo questa ordinanza, la Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, controllando la corretta applicazione della legge ma senza poter effettuare una nuova valutazione dei fatti o delle prove. Un ricorso che chiede questo è considerato inammissibile.
Cosa succede se presento una nuova prova o un nuovo argomento per la prima volta in Cassazione?
Un argomento o una doglianza, come la mancata considerazione della denuncia di smarrimento di una carta, se dedotta per la prima volta in sede di legittimità non è consentita e rende il relativo motivo di ricorso inammissibile. Le questioni devono essere sollevate nei precedenti gradi di giudizio.
Cosa significa ‘doppia conforme’ e che impatto ha sul ricorso?
Si ha una ‘doppia conforme’ quando la sentenza di primo grado e quella d’appello giungono alla medesima conclusione. L’ordinanza chiarisce che in questi casi è normale che la motivazione della sentenza d’appello riprenda quella del primo giudice, e la solidità di due decisioni concordi rende più difficile contestare la ricostruzione dei fatti in Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22165 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22165 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla penale responsabilità dell’imputata ed alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di truffa è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restan estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che la ricorrente abbia commesso il reato di truffa, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle prove. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità della ricorrente (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
considerato che l’ulteriore doglianza con cui la ricorrente lamenta la mancata considerazione da parte dei giudici di appello della denuncia di smarrimento della PostePay utilizzata per la ricezione dell’ingiusto profitto che sarebbe stata effettuata dalla ricorrente non è consentita in quanto dedotta per la prima volta in sede di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024
Il Il Pr idente