Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione non Supera il Vaglio
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla corretta formulazione dei ricorsi in sede di legittimità. Il caso riguarda un ricorso inammissibile presentato contro una sentenza di condanna per il reato di truffa, aggravata dall’aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità. La Suprema Corte, nel respingere l’impugnazione, chiarisce i requisiti di specificità che un ricorso deve possedere per poter essere esaminato nel merito, distinguendo tra una critica argomentata e una mera riproposizione di doglianze già valutate.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro la Condanna per Truffa
L’imputato, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello, ha proposto ricorso per cassazione basandolo su due motivi principali. Con il primo, contestava la sussistenza stessa del reato di truffa, sostenendo l’assenza degli ‘artifici e raggiri’ richiesti dall’articolo 640 del codice penale. Con il secondo motivo, invece, si opponeva all’applicazione della circostanza aggravante prevista dall’articolo 61 n. 7 del codice penale, relativa al danno patrimoniale di notevole entità, contestando la valutazione operata dal giudice di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si articola sull’analisi distinta dei due motivi proposti.
Analisi del Primo Motivo: la Genericità del Ricorso
Il primo motivo è stato giudicato inammissibile perché considerato una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già presentati nel giudizio di appello e puntualmente respinti dalla Corte territoriale. I Giudici di legittimità hanno sottolineato che un ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse questioni, ma deve svolgere una funzione di critica argomentata e specifica contro le motivazioni della sentenza impugnata. In assenza di tale specificità, i motivi vengono considerati solo ‘apparenti’ e non idonei a superare il vaglio di ammissibilità.
Analisi del Secondo Motivo: Il Ricorso Inammissibile e la Discrezionalità del Giudice
Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile e, inoltre, manifestamente infondato. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la graduazione della pena, inclusa la valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato nel rispetto dei criteri fissati dagli articoli 132 e 133 del codice penale. Nel caso di specie, il giudice aveva adeguatamente motivato la sua decisione, facendo riferimento a specifici elementi valutativi e specificando, correttamente, l’irrilevanza delle condizioni economiche della persona offesa ai fini dell’applicazione dell’aggravante in questione.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sulla netta distinzione tra il giudizio di merito, dove si valutano i fatti e le prove, e il giudizio di legittimità, dove la Cassazione verifica la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Riproporre in Cassazione questioni di fatto già decise, senza evidenziare vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata, trasforma il ricorso in un tentativo inammissibile di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito. Allo stesso modo, la contestazione della pena inflitta non è consentita in sede di legittimità se il giudice ha fornito una motivazione congrua e non manifestamente illogica per la sua determinazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma l’importanza del principio di specificità dei motivi di ricorso in Cassazione. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che la difesa non si limiti a ripetere le argomentazioni dei gradi precedenti, ma costruisca una critica puntuale e ragionata, capace di evidenziare specifici errori di diritto o vizi di motivazione della sentenza impugnata. La pronuncia serve da monito sulla necessità di un approccio tecnico e rigoroso nella redazione degli atti destinati al giudizio di legittimità, pena la condanna a sanzioni pecuniarie e la conferma definitiva della sentenza di condanna.
Perché il primo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio d’appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione di una circostanza aggravante?
Non è possibile se la contestazione mira a una nuova valutazione del merito. La quantificazione della pena e l’applicazione delle aggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. Il ricorso in Cassazione è ammissibile solo se si lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, cosa che non è avvenuta in questo caso.
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alla conferma definitiva della sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41753 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41753 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza del motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di cui 640 cod. pen. – in particolare deducendo l’assenza degli artifici e dei necessari ad integrare il delitto contestato -, non è consentito perché fond motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in a e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3 della sentenza impugn dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in qu omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avvers sentenza oggetto di ricorso;
osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta l’applicazione dell circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen. non è consentito dall in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indir consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuan per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolt attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (s in particolare pag. 5 della sentenza impugnata contenente i plurimi eleme valutati dal giudice di merito ai fini dell’applicazione della circostanza agg in esame specificando l’irrilevanza delle condizioni economiche della perso offesa);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente