Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione non Riesamina i Fatti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come funziona il giudizio di legittimità e dei motivi che possono portare a un ricorso inammissibile. Un imputato, condannato in primo e secondo grado per il reato di truffa, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, la quale lo ha respinto senza entrare nel merito della questione. La decisione sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge.
Il Caso: Dalla Condanna per Truffa al Ricorso in Cassazione
Il procedimento ha origine da una condanna per il reato di truffa, previsto dall’art. 640 del Codice Penale. La sentenza di colpevolezza emessa dal tribunale è stata pienamente confermata dalla Corte d’Appello. Di fronte a questa “doppia conforme”, l’imputato ha deciso di tentare l’ultima via, proponendo ricorso per cassazione. L’unico motivo di impugnazione sollevato riguardava una presunta violazione dell’art. 640 c.p. e un vizio di motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato. In sostanza, il ricorrente contestava la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.
La Decisione della Corte: La Dichiarazione di Inammissibilità
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Inoltre, la Corte ha affrontato la posizione della parte civile, una società agricola che si era costituita nel processo per ottenere il risarcimento del danno. Nonostante la sua richiesta, la Corte ha rigettato la liquidazione delle spese legali a suo favore, fornendo una motivazione specifica di carattere processuale.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
Le motivazioni della Corte sono di natura prettamente processuale e illuminano i limiti del giudizio di legittimità. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché:
1. Era aspecifico e reiterativo: I motivi presentati non erano nuovi, ma si limitavano a ripetere le stesse doglianze già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Non introducevano nuove questioni di diritto.
2. Si basava su questioni di fatto: L’intera argomentazione del ricorrente era focalizzata sulla richiesta di una nuova valutazione delle prove e di una diversa ricostruzione dei fatti. Questa attività, definita “giudizio di merito”, è di competenza esclusiva del Tribunale e della Corte d’Appello. La Cassazione, invece, svolge un “giudizio di legittimità”, verificando solo la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
3. La motivazione dei giudici di merito era solida: La Corte ha evidenziato che la sentenza d’appello aveva fornito una motivazione “esaustiva e conforme” alle risultanze processuali, basata su una pluralità di elementi che dimostravano la responsabilità penale. Questa ricostruzione, non essendo né manifestamente illogica né contraddittoria, era insindacabile in sede di legittimità.
Per quanto riguarda la parte civile, la sua richiesta di rimborso delle spese è stata respinta perché la memoria difensiva presentata dal suo legale è stata ritenuta troppo generica, priva di eccezioni o argomentazioni specifiche in grado di contribuire utilmente al dibattito processuale e a contrastare le tesi del ricorrente.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un concetto cruciale per chiunque affronti un processo penale: il ricorso in Cassazione non è una terza possibilità per ridiscutere la propria colpevolezza o innocenza basandosi sugli stessi fatti. È uno strumento tecnico che deve essere utilizzato per contestare errori di diritto o vizi logici gravi nella motivazione della sentenza. Proporre un ricorso inammissibile, basato sulla sola speranza di ottenere una nuova valutazione delle prove, non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche ulteriori costi economici per il ricorrente. La decisione serve da monito sull’importanza di strutturare un’impugnazione in modo corretto, concentrandosi esclusivamente sui profili di legittimità ammessi dalla legge.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni di fatto già respinte nei gradi di merito, chiedendo alla Corte di Cassazione una nuova valutazione delle prove, attività che esula dalle sue competenze di giudice di legittimità.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità?
Significa che il suo compito non è decidere se i fatti si sono svolti in un certo modo, ma verificare che i giudici di primo e secondo grado abbiano interpretato e applicato correttamente le norme di legge e che la motivazione della loro decisione sia logica e non contraddittoria.
Perché alla parte civile non sono state liquidate le spese legali?
Le spese non sono state liquidate perché la memoria difensiva depositata dal suo avvocato è stata giudicata troppo generica e non ha fornito un contributo effettivo alla dialettica processuale, risultando priva di argomentazioni specifiche volte a contrastare la pretesa del ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34974 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34974 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME NOME;
rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lament violazione dell’art. 640 cod. nonché vizio di motivazione in ordine alla sussis degli elementi costitutivi del reato di truffa è aspecifico in quanto reiter medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti ed artic esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al . di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’auto adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme all risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo gr come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la plural di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ord reato di truffa (vedi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), tale ricostruzio nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalit fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittor di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
rilevato che non vanno liquidate le spese a favore della costituita parte ci RAGIONE_SOCIALE in considerazione del fatto che la memoria conclusiv depositata dall’AVV_NOTAIO in data 3 luglio 2024, a cagione della genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, in priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la prete ricorrente (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. U., n. 877 14/7/2022, Sacchettino, Rv. 283886 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese in favore della civile.
Così deciso, il 9 luglio 2024.