Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7968 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7968 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUORRO NOME NOME a CANTU il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 20 febbraio 2023, confermava la sentenza di primo grado con la quale NOME era stato condanNOME per truffa.
1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando che la persona offesa aveva precisato che il soggetto con il quale aveva parlato e che si era presentato come agente delle Polizia Postale aveva una inflessione laziale, mentre COGNOME era NOME in Lombardia e risiedeva in Piemonte, e che la Corte di appello aveva dato per scontato che fosse stato l’imputato ad effettuare la telefonata senza neppure giustificare tale circostanza.
1.2 Il difensore rileva che la Corte di appello aveva motivato solo apparentemente la mancata concessione delle attenuanti generiche, richiamando in maniera generica le modalità della condotta e il comportamento processuale dell’imputato.
1.3 Il difensore eccepisce la mancanza e/o illogicità della motivazione in relazoione alla omessa esclusione della recidiva.
1.4 II difensore lamenta la mancanza e/o illogicità della motivazione relativamente alla mancata concessione delle sanzioni sostitutive di cui all’art. 20bis cod. pen., nonché violazione di legge, non avendo disposto la Corte di appello, come previsto dall’art. 545-bis cod. proc. pen., un rinvio per poter acquisire maggiori informazioni; inoltre la Corte di appello avrebbe dovuto chiedere al condanNOME se volesse usufruire di una diversa sanzione sostitutiva o, in mancanza, motivare tale omesso avviso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Relativamente alle censure di cui al primo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il* ricorrente propone, peraltro genericamente, una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289).
Nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato che non solo le chiamate fatte alla persona offesa risultavano agganciate ad una cella di Torino, dove risiede
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l’imputato, ma anche le utenze telefoniche risultavano intestate a persone inesistenti e che l’imputato era intestatario delle carte Postepay dove erano stati effettuati i versamenti delle somme da parte della persona offesa, di cui solo egli aveva la disponibilità.
Si deve ricordare che qualora si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l’espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificar l’identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452); l’applicazione del suddetto principio al caso in esame comporta proprio l’inammissibilità del primo motivo di ricorso posto che la prova di cui il ricorrente lamenta l’inutilizzabilità non ha avuto incidenza determinante nel giudizio di colpevolezza affermato concordemente dai giudici di merito sulla base di quanto sopra evidenziato.
1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato
Deve infatti ricordarsi che in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d’essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l’affermata insussistenza. Al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l’esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzioNOMErio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell’imputato volta all’ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti
tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, Sez.1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 – 01); nel caso in esame, il ricorrente non indica alcun motivo per il quale sarebbe meritevole del beneficio, se non un generico corretto comportamento processuale, per cui il motivo è manifestamente infondato.
1.3 Quanto al terzo motivo di ricorso, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato: nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto, con motivazione esente da censure, che i precedenti penali dell’imputato, seppure risalenti nel tempo, dovessero essere considerati indici della sua maggiore pericolosità sociale, così adempiendo all’onere motivazionale richiesto.
1.4 Quanto all’ultimo motivo di ricorso, l’art. 545-bis cod. pen. prevede che “Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti. Se l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso”.
Come precisato nella relazione al D.Lg.s n.150/2022 (che ha introdotto la norma in esame), il giudice, verificata la astratta possibilità di sostituire la pena principal e acquisito l’assenso dell’imputato, sentito il pubblico ministero, ha di fronte due possibilità: a) se vi sono già gli elementi necessari per decidere sulla sostituzione della pena principale, il giudice decide immediatamente (la decisione immediata può anche essere di rigetto della eventuale istanza di sostituzione della pena, ove il giudice ritenga in radice di non possedere gli elementi per la sostituzione, come in caso di pericolosità conclamata); b) se tali elementi non vi sono, il giudice fissa una nuova udienza non oltre sessanta giorni, per acquisire dall’ufficio esecuzione penale esterna e dalla polizia giudiziaria, se del caso, le necessarie informazioni
utili alla decisione sulla pena sostitutiva più adeguata al caso concreto (nuovo art. 545 bis, co. 1, terzo periodo, e co. 2, cod. proc. pen.).
Non è quindi previsto un rinvio “obbligatorio” per acquisire informazioni dalle parti o dall’ufficio di esecuzione penale, essendo logico che se il giudice ritiene di avere sufficienti elementi per decidere, deve farlo subito dopo la decisione; nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto che non vi fossero le condizioni per la sostituzione della pena detentiva con la motivazione contenuta nell’ultima parte della penultima pagina della sentenza, sulla quale il motivo di ricorso contrappone inammissibili valutazioni di merito, per cui è da ritenersi manifestamente infondato.
2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/01/2024