Ricorso Inammissibile per Truffa: La Cassazione Conferma la Condanna
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile, ponendo fine a una vicenda giudiziaria che vedeva imputata una ex dipendente contabile per il reato di truffa aggravata ai danni della società sua datrice di lavoro. Questa decisione ribadisce importanti principi sia sul piano del diritto sostanziale che processuale, in particolare riguardo ai termini per la presentazione della querela e ai requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine dalla condanna, confermata sia in primo grado che in appello, di una contabile per truffa aggravata. Secondo l’accusa, la donna aveva abusato della sua posizione per emettere e incassare direttamente assegni per importi che esulavano dalla sua retribuzione, causando un danno patrimoniale all’azienda. La difesa dell’imputata aveva impugnato la sentenza della Corte di Appello, portando il caso dinanzi alla Suprema Corte.
I Motivi del Ricorso e la questione del Ricorso inammissibile
Il ricorso presentato dalla difesa si fondava essenzialmente su due argomenti principali:
1. Eccezione di tardività della querela: Secondo la ricorrente, la denuncia da parte della società sarebbe stata presentata oltre i termini di legge previsti dall’art. 124 del codice penale.
2. Difetto di prova degli artifizi o raggiri: La difesa sosteneva che non fosse stata raggiunta la prova certa degli inganni posti in essere dall’imputata in relazione all’emissione e all’incasso di alcuni specifici assegni.
Tuttavia, come vedremo, la Corte di Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi infondati, giungendo a una declaratoria di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte Suprema ha rigettato le argomentazioni difensive con un percorso logico-giuridico chiaro e privo di aporie.
Sul primo punto, relativo alla tardività della querela, i giudici hanno ribadito un principio consolidato in giurisprudenza: il termine per proporre querela decorre non da un mero sospetto, ma dal momento in cui il titolare del diritto ha una conoscenza certa e basata su elementi seri e concreti del fatto-reato. Qualsiasi situazione di incertezza, hanno specificato, deve essere risolta in favore del querelante. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente valutato che la società avesse sporto querela tempestivamente, una volta acquisiti tutti gli elementi necessari a comprendere la portata dell’illecito.
Sul secondo punto, la Corte ha qualificato le doglianze come una mera reiterazione di argomenti già ampiamente scrutinati e motivatamente disattesi nel giudizio di merito. L’appello aveva già valorizzato elementi come l’emissione dei titoli in un breve arco temporale e l’incasso diretto da parte dell’imputata, la cui attività era proprio quella contabile. La difesa, inoltre, non aveva fornito spiegazioni plausibili sul perché l’amministratore della società avrebbe dovuto versarle personalmente somme extra-stipendio. Pertanto, il motivo di ricorso è stato giudicato generico e privo dei requisiti di specificità necessari per superare il vaglio di ammissibilità.
Un aspetto interessante riguarda la richiesta di liquidazione delle spese legali avanzata dalla parte civile. La Corte ha negato tale richiesta, pur riconoscendo il diritto della parte civile a ottenerla in caso di inammissibilità del ricorso. La motivazione del rigetto risiede nel fatto che le conclusioni scritte presentate dalla parte civile non contenevano alcuna critica specifica all’impugnazione, non fornendo così un “utile contributo” alla decisione della Corte.
Le Conclusioni
La declaratoria di ricorso inammissibile comporta la condanna definitiva dell’imputata, la quale è stata anche obbligata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. Questa ordinanza rafforza due principi fondamentali: primo, il termine per la querela inizia a decorrere solo da una conoscenza certa del reato; secondo, il ricorso per cassazione non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni già respinte nei gradi di merito, ma deve sollevare questioni di legittimità specifiche e pertinenti. La decisione sottolinea inoltre l’importanza, per la parte civile, di partecipare attivamente al giudizio di legittimità con argomentazioni concrete per poter ottenere la liquidazione delle spese.
Da quale momento esatto inizia a decorrere il termine per presentare una querela?
Il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare del diritto ha una conoscenza certa del fatto-reato, basata su elementi seri e concreti, sia nella sua dimensione oggettiva che soggettiva. Una mera supposizione o un sospetto non sono sufficienti a far scattare il termine.
Perché il ricorso dell’imputata è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché reiterava rilievi già adeguatamente esaminati e motivatamente respinti dalla Corte di merito, senza introdurre nuove e specifiche questioni di legittimità. Le censure sono state ritenute generiche e prive di fondamento logico e probatorio.
Perché alla parte civile non sono state liquidate le spese legali, nonostante l’inammissibilità del ricorso?
Alla parte civile non sono state liquidate le spese legali perché, sebbene avesse presentato conclusioni scritte, queste non contenevano alcuna critica all’impugnazione dell’imputata. Di conseguenza, non avendo fornito un utile contributo alla decisione della Corte, la richiesta di liquidazione è stata respinta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2380 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2380 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME n. a Moncalieri il DATA_NASCITA/DATA_NASCITA/DATA_NASCITA avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino in data 2/12/2022 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 19/5/2020, aveva riconosciuto l’imputata colpevole del delit truffa aggravata, condannandola alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del dann favore della costituita parte civile RAGIONE_SOCIALE
Il ricorso proposto dal difensore della COGNOME COGNOME inammissibile in quanto reitera adeguatamente scrutinati e motivatamente disattesi dalla Corte di merito con un percors argomentativo privo di aporie e frizioni logiche. Infatti, i giudici d’appello hanno disa questione relativa alla eccepita tardività della querela richiamando le dichiarazioni del F e facendo applicazione dei principi enunziati dalla costante giurisprudenza di legittim materia secondo cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cu iI titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato ne dimensione oggettiva e soggettiva (Sez. 2 , n. 37584 del 05/07/2019, Rv. 277081 – 01) con l’ulteriore precisazione che la decadenza ex art. 124 cod. pen. deve essere accertata second criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio (Se
24380 del 12/03/2015, Rv. 264165 – 01) e un’eventuale situazione di incertezza va riso in favore del querelante (Sez. 2 , n. 48027 del 18/10/2022, Rv. 284168 – 01).
2.1 Le doglianze relative al difetto di prova di artifizi o raggiri in relazione ag ..6009 e 6211 sono ugualmente reiterative di doglianze proposte in sede d’appello e disattes dalla Corte di merito con argomenti esenti da illogicità manifeste, stante l’avve valorizzazione del rilascio dei titoli in un ristretto arco temporale da parte de rappresentante della società presso cui l’imputata prestava la propria attività di conta l’incasso diretto da parte della medesima. La difesa incorre, inoltre, in genericità della c laddove non chiarisce per quali ragioni l’amministratore avrebbe dovuto direttamente personalmente versare importi a beneficio dell’imputata esulanti da quelli costituenti la retribuzione.
La parte civile costituita ha rassegnato conclusioni scritte e nota spese con atto d ottobre 2023. Ritiene il Collegio non possa accedersi alla richiesta di liquidazione RAGIONE_SOCIALE formulata dal patrono in applicazione del principio costantemente affermato da questa Cort secondo cui nel giudizio di legittimità celebrato con il rito camerale non partecipato, nella vigenza della normativa introdotta per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid 19, quando il ricorso dell’imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibi parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali purché effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un’attività dire contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri int:eressi di natura civile risarcitoria, un utile contributo alla decisione (Sez. 2 , n. 24619 del 02/07/2020, Rv. 279551 – 02 33523 del 16/06/2021, Rv. 281960 – 03;Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, Rv. 281713 – 01; Sez. U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226716 – 01). Nella specie le conclusioni dell parte civile non contengono alcuna critica all’impugnazione introdotta dall’imputata.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiara inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023
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La AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente