Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27752 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27752 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
STROPPIANA RAFFAELLA
NOME nata a VERCELLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE DI APPELLO DI TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con le statuizioni consequenziali;
lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 15 dicembre 2023 la Corte di appello di Torino confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Vercelli aveva condannato NOME COGNOME alla pena di quattro mesi di reclusione (sostituita con quella di otto mesi di libertà controllata) e 200 euro di multa per il reato di truffa.
Secondo la tesi accusatoria, l’imputata, qualificatasi falsamente come appartenente alla Polizia di Stato di Roma, si era fatta accreditare sulla propria carta Poste Pay la somma di 450 euro dalla persona offesa, alla quale aveva fatto credere che fosse necessaria per evitare sanzioni, conseguenti alla presentazione di una querela nei suoi confronti.
Ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale, in relazione ai seguenti punti, riportati seguendo l’ordine del ricorso.
2.1. Sono stati erroneamente ritenuti provati i fatti contestati.
Così come il primo giudice, la Corte di appello ha ritenuto non convincente la versione dei fatti resa dall’imputata circa la disponibilità della SIM utilizzata per contattare la persona offesa in capo a NOME COGNOME, unica responsabile del reato.
2.2. È stato violato il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio”.
L’imputata non avrebbe mai messo a disposizione della COGNOME la SIM e le due carte Poste Pay, dopo essersele intestate, se avesse saputo che sarebbero state utilizzate per commettere delle truffe.
2.3. Il trattamento sanzionatorio è “inesatto e meritevole di una riduzione”, in quanto si sarebbe dovuta riconoscere anche l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.
2.4. Omessa valutazione di un elemento a discarico costituito dalla disponibilità della SIM in capo a NOME COGNOME, risultante da altro procedimento.
2.5. Necessità di utilizzare il verbale, prodotto dal difensore, relativo alle s.i.t. rese il 16 marzo 2017 dalla stessa COGNOME, coimputata della ricorrente in altro processo penale
2.6. Omessa concessione della sospensione condizionale della pena e (ancora) dell’attenuante ex art. 62, primo comma, n 4, cod. pen.
2.7. I criteri di valutazione della prova adottati in sentenza sono affetti da travisamento; non “si può escludere a priori che una persona come la COGNOME, che arriva al punto di intestarsi le carte e la sim e poi di darle alla
COGNOME, sia anche molto confusionaria” e quindi abbia “avuto delle semplici dimenticanze sui giorni di attivazione delle carte e della sim”.
2.8. Il suddetto verbale di s.i.t. della COGNOME scagiona la COGNOME e su di esso la sentenza non ha dato alcuna motivazione.
2.9. È stato accertato che la somma di 441 euro fu trasferita dalla carta Poste Pay intestata all’imputata a quella intestata a NOME COGNOME: il profitto del reato, dunque, fu incassato da quest’ultimo.
2.10. Nella sentenza di primo grado non è stato spiegato perché è stata condannata l’imputata quando in un primo momento le telefonate alla persona offesa vennero fatte da un uomo.
2.11. In luogo della sostituzione della pena detentiva “sarebbe stata più provvidenziale la concessione della sospensione condizionale della pena, in considerazione della prova di cui si dispone tutt’altro che inconfutabile e dei dubbi sull’innocenza dell’imputata che permangono tuttora”.
2.12. Nell’eventualità di una riqualificazione del fatto o di applicazione dell’attenuante ex art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., si insiste per il riconoscimento della non menzione della condanna ex art. 175 cod. pen.
2.13. La sentenza è nulla per “mancata assunzione di una prova decisiva”, costituita dal citato verbale delle s.i.t. rese dalla COGNOME.
2.14. La sentenza non spiega per quale motivo l’imputata avrebbe bloccato sia le carte che la SIM.
2.15. Contraddittorietà nella valutazione degli interrogatori resi dalla COGNOME in questo e in altro procedimento.
2.16. Omesso riconoscimento (ancora) dell’attenuante ex art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. con giudizio di prevalenza.
2.17. Mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis, cod. pen., pur in presenza di tutti i presupposti.
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, nella quale è stato convertito il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, proposta nei termini ivi previsti.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate, alle quali ha replicato con memoria la difesa della ricorrente.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti, oltre che confusamente esposti e in larga parte reiterativi delle deduzioni già svolte in sede di appello, disattese dalla Corte territoriale con corrette argomentazioni in diritto e con adeguata motivazione, immune da ogni violazione di legge.
5. In punto di responsabilità, la difesa ha nella sostanza riproposto la versione alternativa dell’imputata, con doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti, tese a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio in un senso stimato più plausibile; tuttavia, la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 3, n. 17516 del 30/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275596; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, COGNOME, Rv. 250362).
Va ribadito, dunque, che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dei). 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217).
Anche da ultimo questa Corte ha precisato che il controllo sulla motivazione in sede di legittimità è circoscritto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla «verifica di tre requisiti, la cui esistenza rende la decisione insindacabile e, pertanto, intangibile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata; 2) l’assenza di manifesta illogicità dell’esposizione, ossia la coerenza delle argomentazioni esposte rispetto al fine che le hanno determinate; 3) la non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo dell’atto impugnato o da altri atti del processo, se specificamente indicati nei motivi di gravame» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556).
La Corte di appello ha logicamente escluso la plausibilità della versione alternativa con logiche argomentazioni, conformi a quelle del primo giudice; affinché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione, la ricostruzione
contrastante con il procedimento argomentativo del giudice deve essere inconfutabile e non rappresentare soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento a dati sostenibili, vale a dire desunti dai risultati probatori e non a elementi meramente ipotetici (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237; Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, COGNOME, Rv. 259204; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C., Rv. 260409).
La ricorrente ha insistito nel contestare la mancata valutazione del verbale delle s.i.t. rese il 16 marzo 2017 da NOME COGNOME, coimputata della ricorrente in altro processo penale, obliterando che la Corte di merito ha evidenziato che detto verbale, prodotto dalla difesa, era stato espressamente considerato dal Tribunale, che pure, anche alla luce delle dichiarazioni della COGNOME, aveva ritenuto “destituita di fondamento logico” la versione difensiva dell’imputata “e quindi la sua buona fede ed ignoranza del reale uso della SIM e delle Postepay attivate a proprio nome” (pag. 5).
La sentenza ha ricordato altresì che in dibattimento la difesa ha rinunziato all’esame della COGNOME, coimputata della COGNOME e di tale NOME COGNOME per un fatto analogo in altro procedimento penale.
Proprio lo stesso COGNOME fu il beneficiario del versamento da parte dell’imputata della somma profitto della truffa, altro elemento valutato dai giudici di merito, che hanno logicamente escluso che tale circostanza – al pari di quella della telefonata con cui fu avviata la operazione delittuosa, effettuata da una persona di sesso maschile, qualificatasi per un appartenente alla Polizia postale rilevasse al fine di escludere una responsabilità concorsuale di NOME COGNOME.
Quanto alle doglianze in punto di trattamento sanzionatorio, con fondamento la Corte territoriale ha escluso, a fronte di un danno di 450 euro, il riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 primo comma, n. 4 cod. pen., sollecitato dalla difesa in tre motivi di ricorso.
Va in proposito ricordato che l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone che il danno arrecato abbia avuto una rilevanza minima, sia cioè di entità quasi trascurabile per il danneggiato (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, COGNOME, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, COGNOME, Rv. 280173; Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265820; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255791).
Anche a prescindere dalla formulazione di un giudizio prognostico negativo, stante il “curriculum criminale” dell’imputata, la Corte di appello, con argomentazione obliterata dalla difesa, ha osservato che i suoi precedenti penali sono da soli ostativi alla concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, dei quali, peraltro, NOME COGNOME in più occasioni ha usufruito in passato.
La sentenza impugnata non ha dato specifica risposta alla deduzione difensiva, peraltro espressa solo nel corpo dell’atto di appello e non nelle richieste conclusive, volta a ottenere l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.
La deduzione, però, era stata espressa in termini generici.
Inoltre, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata, principio formulato anche con specifico riferimento all’istituto in esame (v. Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284096 nonché Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097).
Nel caso di specie si evince dalla motivazione (sub 4.2. e 4.3) che sono stati esclusi dalla Corte di appello sia il presupposto della particolare tenuità dell’offesa sia quello della non abitualità del comportamento.
Va ribadito, peraltro, che il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per la integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell’art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell’offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l’applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).
7. Alla inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/06/2024.