Ricorso inammissibile: quando ripetere le stesse difese non paga
Nel processo penale, presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima via per contestare una condanna. Tuttavia, non è un terzo grado di giudizio dove si riesaminano i fatti. La Suprema Corte valuta solo la corretta applicazione della legge. Una recente ordinanza ci mostra cosa accade quando un appello non rispetta questi criteri, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile e a sanzioni economiche per il ricorrente.
I fatti del caso
Un soggetto, condannato per il reato di truffa dalla Corte di Appello di Milano, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. Nel suo appello, ha contestato la decisione dei giudici di merito, lamentando un vizio di motivazione e una violazione di legge riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale.
La decisione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato l’atto e lo ha dichiarato immediatamente inammissibile. La ragione di questa drastica decisione è stata chiara e netta: il ricorso non presentava argomenti nuovi o critiche specifiche alla sentenza di secondo grado. Si limitava, invece, a riproporre le stesse ‘doglianze’, ovvero le stesse lamentele, già ampiamente esaminate e respinte con argomentazioni giuridiche corrette dalla Corte d’Appello. La Suprema Corte ha sottolineato come le pagine 17 e 18 della sentenza impugnata avessero già dato una risposta esauriente a quelle obiezioni.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si basa su un principio fondamentale del processo in Cassazione. Il ricorso non può essere una semplice riproposizione delle difese svolte nei gradi precedenti. Deve, invece, contenere una critica specifica e puntuale delle argomentazioni logico-giuridiche contenute nella sentenza che si intende impugnare. In altre parole, il ricorrente deve spiegare perché la Corte d’Appello ha sbagliato nel suo ragionamento, non solo perché la decisione è sgradita. Un ricorso che si limita a ripetere le stesse tesi, senza confrontarsi con la motivazione del giudice precedente, è considerato ‘riproduttivo’ e, come tale, privo dei requisiti minimi per essere esaminato nel merito. Questa mancanza lo rende un ricorso inammissibile.
Le conclusioni
La conseguenza di questa decisione è duplice. In primo luogo, la condanna per truffa diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a questioni di legittimità serie e ben argomentate. Presentare un ricorso puramente ‘formale’ o ripetitivo non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche significative. È essenziale, quindi, che l’atto di ricorso sia frutto di un’analisi critica e approfondita della sentenza impugnata, individuando specifici errori di diritto e non limitandosi a una generica contestazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato ritenuto meramente riproduttivo di doglianze già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito, senza contenere una specifica critica analisi delle argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che un ricorso è “riproduttivo di doglianze” già esaminate?
Significa che l’atto di appello si limita a ripetere le stesse argomentazioni e lamentele già presentate e valutate nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza che si sta contestando.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22055 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22055 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità penale del ricorrente per i reati di truffa, è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 17 e 18 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23/04/2024
Il Consigliere Estensore