Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21957 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21957 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TRANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza in epigrafe ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei confronti di COGNOME dal Tribunale di Trani il 19/12/2018 in ordine al delit truffa commessa in relazione con l’offerta in vendita di un telefono cellulare sul sito e-bay, inviato all’acquirente nonostante la recezione della somma richiesta, a mezzo di bonifico.
Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, articolando tre motivi di impugnazione:
2.1. Violazione di legge per la mancanza di univoca volontà punitiva nell’atto di querela essendosi con esso chiesto “espressamente che si dia inizio all’azione penale contro chiunque…” ma non che essa fosse portata a compimento con la condanna.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di arti raggiri idonei ad integrare la fattispecie di reato contestata e, comunque, la riconducibil degli stessi al ricorrente.
2.3. Violazione di legge per essere stata disattesa l’eccezione di prescrizione avanzata dall difesa sulla base di un erroneo calcolo della prescrizione, atteso che la pretesa truffa sarebb stata consumata con bonifico in data 11/6/2013, e non già in data 11/9/2013, sicché al momento della pronuncia della sentenza di appello il reato era già prescritto.
Con memoria scritta del 29/12/2023 il pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti nella presente sede.
Il primo motivo di ricorso, volto a sostenere che l’atto con il civale la persona of chiedeva “espressamente che si dia inizio all’azione penale” sarebbe inidoneo a manifestare la volontà punitiva propria della querela è inammissibile, prima ancora che per la sua manifesta infondatezza, in quanto si tratta di doglianza che non risulta essere stata previamente dedott come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall’atto di appello.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché volto ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal gi merito, il quale ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente da vi logici e giuridici, perché fondata sulla titolarità, da parte del ricorrente, del conto cor quale si riferisce l’IBAN indicato alla persona offesa, sul quale risulta “l’accredito del 12/ con indicazione dell’ordinante (la vittima) e della causale (acquisto smartphone Samsung Galaxy S3)” (così la sentenza impugnata a pag. 4).
Il motivo volto a prospettare l’estinzione del reato per prescrizione, che si assu maturata prima della pronuncia impugnata, emessa in data 13/3/2023, è manifestamente infondato, in quanto non considera la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquenna contestata al COGNOME e riconosciuta in sentenza, per quanto con giudizio di equivalenza
con le attenuanti generiche, in virtù della quale, anche considerando il giorno 11/6/2013 come momento consumativo del reato, il termine massimo di prescrizione, di dieci anni, comunque non poteva ritenersi decorso al momento della pronuncia della sentenza impugnata.
L’inamnnissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamen alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266)
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso in Roma 1’8 febbraio 2024
L’estensore