Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Riesamina i Fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di un ricorso inammissibile. Il caso analizzato riguarda un imputato condannato per il reato di truffa che ha tentato, senza successo, di ottenere un annullamento della sentenza di condanna basandosi su motivi che esulavano dalle competenze della Suprema Corte. Questa decisione offre uno spunto prezioso per comprendere la differenza tra il giudizio di merito e quello di legittimità.
I Fatti alla Base del Processo
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di L’Aquila nei confronti di un soggetto per il reato di truffa. Ritenendo ingiusta la decisione, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando un presunto ‘vizio di motivazione’. Nello specifico, i motivi del ricorso contestavano la valutazione compiuta dai giudici di secondo grado riguardo alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi che costituiscono il reato di truffa. L’obiettivo del ricorrente era, in sostanza, quello di dimostrare che le prove raccolte non erano sufficienti a fondare una dichiarazione di colpevolezza.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. La Corte ha sottolineato come i motivi presentati dall’imputato non fossero ammissibili in sede di legittimità. Essi, infatti, non denunciavano un errore di diritto o un vizio logico palese nella motivazione della sentenza impugnata, ma si traducevano in una richiesta di riconsiderare l’intero quadro probatorio.
L’Impossibilità di una Nuova Valutazione delle Prove
Il punto cruciale della decisione risiede nel concetto di ‘sindacato di legittimità’. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito non è decidere se l’imputato sia colpevole o innocente riesaminando testimonianze e documenti, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Chiedere alla Cassazione una ‘alternativa rilettura delle risultanze probatorie’, come ha fatto il ricorrente, equivale a chiederle di svolgere un compito che la legge riserva esclusivamente ai tribunali di primo e secondo grado.
La Logicità della Motivazione della Corte Territoriale
Gli Ermellini hanno evidenziato che la Corte d’Appello aveva, al contrario, esplicitato in modo chiaro e privo di vizi logici le ragioni del proprio convincimento. La sentenza impugnata aveva fatto applicazione di corretti argomenti giuridici per affermare la responsabilità dell’imputato e la sussistenza del reato di truffa. Di fronte a una motivazione così strutturata, il ricorso si è rivelato un tentativo infruttuoso di sovrapporre una valutazione di parte a quella, motivata, del giudice.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte Suprema si fondano sulla netta distinzione tra il controllo sulla legittimità e la valutazione del merito. I motivi di ricorso sono stati ritenuti ‘non consentiti’ e ‘manifestamente infondati’ proprio perché miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, estranea al sindacato di legittimità. La Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva individuato specifici ‘travisamenti di emergenze processuali’, ovvero errori percettivi dei giudici di merito (es. aver letto una cosa per un’altra), ma si era limitato a contestare l’interpretazione delle prove. La Corte territoriale, invece, aveva fornito una motivazione esente da vizi logici, respingendo le stesse doglianze già proposte in appello e spiegando adeguatamente le ragioni della condanna per truffa.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la strada per un ricorso in Cassazione è stretta e rigorosa. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito. Per avere una possibilità di successo, è necessario individuare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti e insanabili nella motivazione della sentenza. In assenza di tali elementi, il ricorso verrà dichiarato inammissibile, con la conseguenza non solo di rendere definitiva la condanna, ma anche di esporre il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte lo ha dichiarato inammissibile perché le motivazioni presentate miravano a una nuova valutazione delle prove, un’attività che non rientra nei poteri della Corte di Cassazione, la quale si limita a un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è finalizzato a una ‘alternativa rilettura delle risultanze probatorie’?
Significa che l’appellante sta contestando non un errore di diritto, ma il modo in cui i giudici hanno interpretato i fatti e le prove. In pratica, propone la propria versione dei fatti, chiedendo alla Cassazione di sostituirla a quella stabilita nella sentenza, cosa che la Corte non può fare.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, rendendo definitiva la condanna.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45000 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45000 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di L’AQU[LA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME][ COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce vizio di motivazio in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del delitto contestato, formulati in termini non consentiti in quanto finalizzati ad ottenere una alternativa rilettur risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità in difetto, peraltro, della individ di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e, comunqu sono manifestamente infondati poiché la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logic respingendo le medesime doglianze proposte in appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazion responsabilità dell’imputato e della sussistenza del reato di truffa (si veda, in particolare, 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammiss bile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 10 ottobre 2023
Il Consigliere stensore
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