Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello Non Supera il Vaglio della Cassazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso, per essere esaminato nel merito, non può essere generico. Il caso in esame riguardava una condanna per truffa aggravata, ma le conclusioni della Suprema Corte offrono spunti validi per ogni tipo di impugnazione. L’analisi della pronuncia chiarisce perché un ricorso inammissibile non solo non porta alla riforma della sentenza, ma comporta anche ulteriori conseguenze negative per il ricorrente.
I Fatti del Caso: Una Truffa Ben Orchestrata
L’imputato era stato condannato nei gradi di merito per il reato di truffa aggravata. Lo schema era quello, purtroppo comune, della vendita fittizia di beni online. Nello specifico, l’uomo aveva messo in vendita due autovetture che non possedeva. La vittima, indotta in errore, aveva effettuato il pagamento dell’importo richiesto su un conto corrente intestato a una società legalmente rappresentata dall’imputato stesso. Subito dopo l’accredito, l’imputato aveva trasferito la somma sul proprio conto personale, rendendosi irreperibile e non consegnando mai i veicoli.
I Motivi del Ricorso e la Difesa dell’Imputato
Di fronte alla condanna confermata dalla Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi principali:
1. Violazione di legge sulla responsabilità: La difesa sosteneva l’erroneità della sentenza d’appello nel confermare la sua colpevolezza.
2. Eccessività della pena: Si lamentava un’errata dosimetria della sanzione, ritenuta troppo severa.
Entrambi i motivi, tuttavia, sono stati giudicati dalla Suprema Corte con estremo rigore.
La Decisione: Un Ricorso Inammissibile per Genericità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte. I giudici hanno sottolineato come i motivi presentati fossero generici e, in alcuni casi, manifestamente infondati. Non è sufficiente, infatti, lamentare una violazione di legge; è necessario criticare in modo specifico le argomentazioni della sentenza impugnata, dimostrando dove e perché il giudice di merito avrebbe sbagliato. In mancanza di questa specificità, l’impugnazione non può essere accolta.
Le Motivazioni della Corte
Nel dettaglio, la Cassazione ha smontato entrambi i motivi di ricorso. Sul primo punto, relativo alla responsabilità, i giudici hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse già risposto in modo corretto e ben argomentato. Le prove a carico dell’imputato erano schiaccianti: il telefono cellulare usato per le trattative era intestato a lui e, soprattutto, il denaro della vittima era transitato su un conto di una società a lui riconducibile per poi essere immediatamente bonificato sul suo conto personale. Queste circostanze, secondo la Corte, dimostravano senza ombra di dubbio il suo coinvolgimento diretto nell’illecito.
Anche il secondo motivo, riguardante la pena, è stato ritenuto generico. La difesa non aveva criticato puntualmente le argomentazioni della Corte territoriale. Quest’ultima aveva giustificato la pena inflitta sulla base delle modalità particolarmente insidiose della condotta e di un giudizio personologico negativo sull’imputato, a fronte di attenuanti generiche già concesse e ritenute equivalenti all’aggravante e alla recidiva. Il ricorso si era limitato a contrastare tali valutazioni in modo apodittico, cioè con affermazioni non supportate da prove o argomentazioni critiche.
Conclusioni
La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro. Questa pronuncia serve da monito: le impugnazioni in sede di legittimità devono essere formulate con estremo rigore, attaccando specificamente la logica e le argomentazioni giuridiche della decisione precedente. Limitarsi a riproporre le stesse lamentele in modo generico è una strategia destinata al fallimento, con costi aggiuntivi per l’imputato.
Perché il ricorso contro la condanna per truffa è stato respinto?
Il ricorso è stato respinto perché considerato generico e manifestamente infondato. La Corte ha stabilito che le prove, come l’intestazione del cellulare e il percorso del denaro, erano sufficienti a dimostrare la responsabilità dell’imputato, e il ricorso non ha criticato in modo specifico le argomentazioni della Corte d’Appello.
Su quali basi la Cassazione ha confermato la pena inflitta?
La Cassazione ha ritenuto generica anche la censura sulla dosimetria della pena. La Corte d’Appello aveva già motivato la sanzione in base alla particolare insidiosità della condotta e a un giudizio negativo sulla personalità dell’imputato, e il ricorso non ha contrapposto argomentazioni critiche e specifiche a tali valutazioni.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma definitiva della condanna, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4455 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4455 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso
alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la penale responsabilità dell’imputato e il trattamento sanzionatorio irrogatogli per il delitto di truffa aggravata;
rilevato che il primo motivo, che lamenta la violazione di legge in relazione alla conferma del giudizio di responsabilità, è generico e, comunque, manifestamente infondato, avendo la Corte di merito disatteso il gravame difensivo sul punto con corretti argomenti, evidenziando pagg 7-8) che il cellulare utilizzato per le trattative con la vittima era intestato al ricorr versamento dell’importo richiesto alla p.o. per l’acquisito delle due autovetture fittiziame poste in vendita era confluito sul conto corrente della RAGIONE_SOCIALE, legalmente rappresentata d COGNOME, ed era stato dal medesimo immediatamente bonificato sul proprio conto personale, circostanze che danno compiuto conto dell’ascrivibilità soggettiva dell’illecito all’imputato;
che parimenti generico è il secondo motivo che censura la dosimetria della pena senza rapportarsi criticamente alle argomentazioni reiettive della Corte territoriale la quale, a fr delle già concesse attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod.pen. e alla recidiva, ha escluso la possibilità di ulteriore conteniment trattamento sanzionatorio in ragione delle modalità particolarmente insidiose della condotta e di un giudizio personologico negativo, rilievi solo apoditticamente contrastati dal ricorrente;
ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente