Ricorso Inammissibile per Truffa: La Cassazione Conferma la Condanna
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha posto fine alla vicenda giudiziaria di un uomo condannato per truffa, dichiarando il suo ricorso inammissibile. Questa decisione offre importanti spunti di riflessione sulla corretta formulazione dei ricorsi e sul ruolo della parte civile nel processo penale. Il caso riguardava un individuo che, con una serie di inganni, si era sottratto al pagamento delle riparazioni effettuate sulla sua auto.
I Fatti di Causa: La Truffa in Officina
L’imputato era stato ritenuto responsabile di truffa per aver ingannato il titolare di un’officina meccanica. La condotta fraudolenta si era articolata in più fasi:
1.  Uso di un nome falso durante le trattative.
2.  Tentativo di pagamento con un assegno palesemente datato e inaffidabile.
3.  False rassicurazioni, coinvolgendo una terza persona per aumentare la propria credibilità.
4.  Allontanamento definitivo dall’officina con il veicolo riparato, senza saldare il conto.
Questi comportamenti, nel loro complesso, sono stati qualificati dai giudici di merito come “artifici o raggiri” idonei a indurre in errore la persona offesa, portandola a subire un danno economico.
Il Percorso Giudiziario e i Motivi del Ricorso
Dopo la condanna in primo grado emessa dal Tribunale, la Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato. Contro questa decisione, la difesa aveva proposto ricorso in Cassazione basato su diversi motivi, tra cui la presunta erronea individuazione dell’imputato, l’insussistenza degli artifici e raggiri, la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria, la contestazione sulla dosimetria della pena e, infine, la richiesta di esclusione delle statuizioni civili per mancata partecipazione della parte civile all’udienza d’appello.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile sulla base di argomentazioni precise e consolidate.
In primo luogo, i motivi relativi all’affermazione di responsabilità sono stati giudicati come una semplice reiterazione di argomenti già ampiamente esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ribadito che l’individuazione dell’imputato da parte della persona offesa, anche se avvenuta in modo informale durante le indagini, costituisce una piena fonte di prova, la cui attendibilità è liberamente valutabile dal giudice.
Anche la censura sulla dosimetria della pena è stata ritenuta del tutto generica e non correlata alla motivazione della sentenza impugnata. Allo stesso modo, il motivo sul mancato riconoscimento di un’attenuante è stato giudicato infondato, oltre che non sollevato nel precedente grado di giudizio.
Un punto cruciale della decisione riguarda la posizione della parte civile. La difesa sosteneva che la mancata comparizione e il mancato deposito di conclusioni in appello equivalessero a una revoca della costituzione di parte civile. La Corte ha smontato questa tesi richiamando il principio dell’immanenza della parte civile. Secondo l’art. 82, comma 2, c.p.p., la revoca tacita può avvenire solo in caso di mancata presentazione delle conclusioni nel dibattimento di primo grado. Una volta superata quella fase, la costituzione rimane valida per l’intero processo, a meno di una revoca espressa. Di conseguenza, il diritto al risarcimento del danno è stato correttamente confermato.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
L’ordinanza in esame ribadisce alcuni principi fondamentali del processo penale. In primo luogo, un ricorso inammissibile è spesso il risultato della riproposizione di doglianze già vagliate, senza l’individuazione di specifici vizi di legittimità nella decisione impugnata. In secondo luogo, viene valorizzata la forza probatoria delle dichiarazioni della persona offesa, anche per quanto riguarda l’identificazione del colpevole. Infine, la decisione cristallizza la solidità della posizione della parte civile, la cui partecipazione attiva in primo grado è sufficiente a garantirle tutela per tutta la durata del procedimento, rafforzando la protezione delle vittime di reato.
 
L’identificazione di un imputato fatta dalla vittima durante le indagini ha valore di prova?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che l’individuazione di un soggetto, anche se informale e non eseguita secondo le regole della ricognizione personale (art. 213 c.p.p.), rappresenta una dichiarazione con piena valenza probatoria, la cui attendibilità è liberamente apprezzata dal giudice.
Se la parte civile non si presenta all’udienza d’appello, perde il diritto al risarcimento?
No. In base al principio di “immanenza”, la costituzione di parte civile rimane valida per tutto il processo. La mancata comparizione o il mancato deposito di conclusioni in appello non costituiscono revoca tacita, che la legge limita solo a specifiche omissioni nel dibattimento di primo grado.
Per quale motivo un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando i motivi sono una mera ripetizione di quelli già respinti nei gradi precedenti, quando sono generici e non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, o quando contestano la valutazione dei fatti, che non è compito della Corte di Cassazione.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4448 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4448  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CIVITAVECCHIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione del Tribunale di Civitavecchia che, in data 17/3/2022, aveva affermato la penale responsabili dell’imputato COGNOME NOME in ordine al delitto di truffa, condannandolo alla ritenuta di giustizia;
-letto il ricorso e le note d’udienza a firma Cel difensore che contestano il prelim vaglio d’inammissibilità dell’impugnazione; -rilevato che i primi quattro motivi che censurano sotto complementari profi l’affermazione di responsabilità del prevenuto per l’addebito ascrittogli sono reiterativi d che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e motivatamente disatteso con un percorso giustificativo privo di frizioni logiche; che, infatti, quanto all’individua prevenuto operata dalla p.o., la Corte di merito (pag. 3) ne ha confermato l’attendibilit luce RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dibattimentali del COGNOME, conformandosi al costante indirizz giurisprudenza di legittimità secondo cui l’individuazione, personale o fotografica, d soggetto, compiuta nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari, costituisce una manifestazio riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali d riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua del deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall’art. 213 cod. pr pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo i apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437 – 01; Sez. 6 , n. 17103 del 31/10/2018,dep. 2019, Rv. 275548 – 01); i giudici territoriali ha inoltre, efficacemente confutato l’assunto difensivo in ordine all’impossibilità di rav artifici o raggiri nella condotta del prevenuto, evidenziando la spendita da parte del medesi di un falso nome nel corso RAGIONE_SOCIALE trattive, il tentativo di pagamento con un asseg all’apparenza vetusto, le false rassicurazioni mediante la chiamata in causa della Serban infine, l’allontanamento dall’officina con il veicolo senza saldare le riparazioni, circo tutte dotate di attitudine decettiva nei confronti della p.o.;infine la sentenza impugn motivatamente disatteso la richiesta di rinnovazione istruttoria richiamando il dir coinvolgimento della Serban, all’epoca dei fatti legata sentimentalmente all’imputato, ne commissione dell’illecito; Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
-considerato che il quinto motivo in ordine alla dosimetria della pena è del tutto gener e privo di correlazione con la motivazione rassegnata dalla Corte di merito sul punto (pag.
mentre la censura relativo al diniego di riconoscimento dell’attenuante ex art. 62 n. 4 cod.p non risulta devoluta in appello ed è, comunque, manifestamente infondata alla luce del danno cagionato alla p.o.;
-che è destituito di pregio il sesto motivo che lamenta la mancata “esclusione” del statuizioni civili per non avere la parte civile partecipato all’udienza d’appello rassegna proprie conclusioni, stante il principio dell’immanenza della parte civile in forza del qu mancata comparizione in appello e il mancato deposito RAGIONE_SOCIALE conclusioni da parte del difensore non costituiscono revoca tacita o presunta in quanto l’art. 82, cornma secondo, cod. proc pen. limita i casi di revoca presunta o tacita della costituzione di parte civile alle sol di omessa presentazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni nel corso della discussione in fase di dibattiment di primo grado;
-ritenuto che, alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono’ il ricorso deve ess dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d’esonero.
P.Q.N11.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024
La Consigliera estensore
Il Presidente