Ricorso Inammissibile per Truffa: Analisi di un Caso Pratico
Quando un imputato viene condannato per un reato, ha il diritto di impugnare la sentenza. Tuttavia, il percorso verso la Corte di Cassazione è stretto e regolato da principi rigorosi. Un esempio chiaro ci viene fornito da una recente ordinanza, che ha dichiarato un ricorso inammissibile per truffa, illustrando perfettamente i limiti del giudizio di legittimità. Questo articolo analizza la decisione, spiegando perché non tutte le doglianze possono trovare accoglimento presso la Suprema Corte.
Il Contesto del Ricorso e l’Accusa di Truffa
I fatti alla base della vicenda giudiziaria vedono un individuo condannato per il reato di truffa da una Corte d’Appello. Non accettando la decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la correttezza della motivazione che lo aveva ritenuto responsabile. In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare le prove e la ricostruzione dei fatti che avevano portato alla sua condanna.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile per Truffa
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dal ricorrente non erano ammissibili in quella sede. Di conseguenza, ha condannato l’imputato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione della Corte si basa su principi cardine del nostro ordinamento processuale penale. Vediamo nel dettaglio le ragioni giuridiche che hanno portato a questa pronuncia.
Il Limite del Giudizio di Legittimità
Il punto centrale della motivazione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. La Suprema Corte non è un “terzo grado di giudizio” dove si possono rivalutare le prove o ricostruire diversamente i fatti. Il suo compito è quello di verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità) e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso in esame, invece, si limitava a presentare “mere doglianze in punto di fatto”, ovvero a criticare come i giudici di appello avevano interpretato le prove. Questo tipo di critica non è consentito in Cassazione.
La Corretta Valutazione delle Prove da Parte dei Giudici di Merito
La Corte ha inoltre sottolineato che i giudici della Corte d’Appello avevano svolto correttamente il loro lavoro. La sentenza impugnata aveva esaminato in modo analitico tutte le prove documentali a carico dell’imputato. Inoltre, aveva fornito una spiegazione adeguata delle ragioni per cui non era stata ritenuta necessaria una “rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale”, cioè la riapertura della fase di raccolta delle prove in appello. Avendo i giudici di merito motivato in modo logico e coerente, non c’era spazio per un intervento della Cassazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su vizi di legge o su difetti logici evidenti della motivazione, non su un semplice disaccordo con la valutazione delle prove effettuata nei gradi precedenti. Per chi intende impugnare una sentenza di condanna, è cruciale comprendere che non si può chiedere alla Suprema Corte di “rifare il processo”. La dichiarazione di un ricorso inammissibile per truffa, come in questo caso, comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori oneri economici per il ricorrente, rendendo l’impugnazione un passo da ponderare con estrema attenzione e con il supporto di una difesa tecnica specializzata.
Perché il ricorso per il reato di truffa è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le contestazioni sollevate riguardavano la valutazione dei fatti e delle prove (‘mere doglianze in punto di fatto’), un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale si occupa solo della corretta applicazione della legge.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo all’operato dei giudici di appello?
La Corte ha ritenuto che i giudici di appello avessero correttamente esaminato la posizione del ricorrente, indicando in modo analitico le prove documentali a suo carico e motivando adeguatamente la decisione di non rinnovare l’istruttoria dibattimentale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2266 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2266 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PIETRAPERZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazion base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di truffa, non è co legge in sede di legitti ità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
considerato, inoltr , che il giudice di appello correttamente ha esamiNOME la del ricorrente indicando analiticamente le prove documentali a carico di quest’ ragioni per le quali non ha ritenuto necessaria la rinnovazione dell’istruttoria dib vedano, in particolare, le pag. 3-4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conda ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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