Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16056 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16056 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da COGNOME NOME nato a Casoria il 12/09/1967 COGNOME NOME nato a Palermo il 04/12/1962 avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia in data 14/05/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha concluso, per l’inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME impugnano la sentenza della Corte di appello di Perugia indicata in epigrafe che, parzialmente riformando quella del Tribunale di Perugia emessa in data 08/06/2022 ha escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen., ridotto la pena e confermato nel resto la sentenza di primo grado che li aveva condannati per il delitto di truffa nei confronti di NOME alla pena di giustizia, oltre al risarcimento del danno.
I ricorsi propongono, sia pure con diversi accenti, le medesime doglianze e cioè violazione di legge, mancanza ed illogicità della motivazione. Ci si duole che i giudici merito hanno ritenuto integrato il delitto di truffa nonostant dall’istruttoria dibattimentale, in particolare dalle dichiarazioni del teste COGNOME della stessa parte civile NOME, non fossero emersi gli elementi oggettivo e soggettivo, costitutivi del reato di truffa.
Assume la difesa che la condotta tenuta degli imputati nel corso dei contatti con la persona offesa, all’esito dei quali la COGNOME stipulò il contratto di appalto la ristrutturazione del suo locale ristorante, versando a titolo di acconto g inin più tranches , sulla carta Pstpay del Ferrigno, la somma di euro 9.000,00 fosse stato, sin dall’inizio, trasparente in quanto COGNOME, palesò alla p.o. la propri indisponibilità economica ad eseguire i lavori e l’impossibilità di figurare nel contratto a causa di precedenti questioni giudiziarie.
Anche nella fase di esecuzione del contratto di appalto, la condotta dei ricorrenti sarebbe stata corretta poiché, diversamente da quanto affermato in sentenza, i lavori di ristrutturazione iniziarono e furono anche parzialmente eseguiti.
Con un secondo motivo i ricorrenti lamentano mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. La Corte di appello avrebbe omesso di considerare le dichiarazioni dei testi COGNOME e COGNOME (i quali avevano riferito che gli imputa avevano effettivamente intrapreso i lavori di ristrutturazione), senza valutare che, data la parziale esecuzione dei lavori, l’importo di euro 9.000,00 versato dalla persona offesa come acconto, doveva essere ridotto.
I ricorsi sono inammissibili.
I motivi con cui si contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, tendono in realtà a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati da giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed evulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti.
Entrambi i ricorsi, per escludere la natura truffaldina della condotta tenuta dagli imputati nel corso delle trattative sino alla stipula del contratto di appalto, fann leva sulle dichiarazioni del teste COGNOME e della persona offesa NOME, asseritamente non considerate dalla Corte di appello.
Ebbene nel caso in esame non ricorre alcun vizio di “travisamento della prova dichiarativa”, che ricorre nel caso si evidenzi in modo palese e non controvertibile la tangibile difformità tra il senso intrinseco della singo dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto, dovendosi escludere detto vizio quando si faccia questione di un presunto errore
nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Rv. 258774; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019,Rv.
277758), situazione questa non rilevabile nella motivazione della sentenza.
I giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici
/le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 6 e segg. della
sentenza impugnata in cui ove la Corte d’appello ha indicato plurimi elementi dimostrativi della natura ingannevole della condotta tenuta dagli imputati, non
scalfita dal ruolo assunto dal geometra COGNOME mero intermediario, e non smentita dal fatto che COGNOME avesse palesato problematiche nell’assunzione
formale dell’impegno ed ha anche spiegato le ragioni per le quali la asserita parziale esecuzione dei ritenersi irrilevante, trattandosi di opere
del tutto indefinite, volte a rafforzare la parvenza di affidabilità degli imputati).
In conclusione, le contrarie prospettazioni difensive volte ad attribuire alla vicenda un rilievo meramente civilistico, tendono ad accreditare una diversa
lettura delle emergenze processuali non condivisibile attesa l’assenza di invalidità
censurabili in questa sede / pertanto i ricorsi vanno dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2025
Il Consigliere COGNOME
Il Presidente