Ricorso inammissibile per truffa: il ruolo decisivo del beneficiario del profitto
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi e sulla valutazione della responsabilità nel reato di truffa. La decisione sottolinea come la genericità dei motivi di appello conduca a una pronuncia di ricorso inammissibile, specialmente quando non viene adeguatamente contestato il ruolo attivo dell’imputato, comprovato dalla ricezione del profitto illecito su un proprio strumento di pagamento.
I Fatti Processuali
Il caso trae origine da una condanna per il delitto di truffa, emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenuto responsabile del reato, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandolo a un unico motivo: la violazione di legge in merito all’affermazione della sua colpevolezza. Il fulcro della questione difensiva verteva sulla presunta errata valutazione della sua partecipazione al fatto illecito.
L’Analisi del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha immediatamente rilevato un vizio fondamentale nell’atto di impugnazione: la mancanza di specificità. Secondo i giudici, il ricorso era manchevole perché non creava una reale correlazione tra le argomentazioni difensive e le motivazioni della sentenza impugnata. In ambito processuale, un’impugnazione non può limitarsi a una generica contestazione, ma deve confrontarsi punto per punto con la decisione del giudice precedente, evidenziandone gli errori logici o giuridici. L’assenza di tale confronto rende il motivo d’appello astratto e, di conseguenza, inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
La rilevanza della correlazione tra motivi di ricorso e sentenza
La Corte ribadisce un principio cardine del sistema delle impugnazioni: il ricorrente ha l’onere di dimostrare l’erroneità della decisione che contesta. Ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, non offrendo una critica puntuale, equivale a presentare un ricorso generico, destinato a essere dichiarato inammissibile senza neppure un esame nel merito.
Le Motivazioni della Corte
Nel merito della vicenda, la Corte di Cassazione ha valorizzato un elemento considerato di “decisiva rilevanza” per affermare la responsabilità dell’imputato: l’incameramento del profitto. Il denaro proveniente dalla truffa era confluito su una carta intestata proprio al ricorrente. Gli estremi di tale carta erano stati comunicati alla vittima per effettuare il pagamento del prezzo concordato.
Questa circostanza, secondo i giudici, non è un dettaglio secondario, ma un fatto che “impone di ascrivere al prevenuto un ruolo essenziale nella consumazione dell’illecito”. Diventare il beneficiario finale del pagamento, mettendo a disposizione il proprio strumento finanziario, costituisce una partecipazione attiva e fondamentale al disegno criminoso. Richiamando un proprio precedente (ord. n. 24562/2023), la Corte ha confermato che tale condotta è un elemento sufficiente a fondare un giudizio di responsabilità per il delitto di truffa.
Conclusioni
La decisione in commento offre due importanti lezioni. La prima, di carattere processuale, è che la redazione di un ricorso efficace richiede una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata; la genericità porta inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. La seconda, di natura sostanziale, è che nel reato di truffa, la tracciabilità dei flussi di denaro è fondamentale. Chi accetta di ricevere il profitto di un’attività illecita su un proprio conto o carta non può sperare di essere considerato estraneo ai fatti, poiché tale azione lo qualifica come un anello essenziale della catena criminale.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per mancanza di specificità?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile per mancanza di specificità quando i motivi presentati sono generici e non si correlano puntualmente con le ragioni argomentate nella decisione impugnata, omettendo di contestarle in modo diretto.
Ricevere il profitto di una truffa sulla propria carta di pagamento è sufficiente per essere considerati responsabili?
Sì, la Corte afferma che l’incameramento del profitto su una carta intestata all’imputato, i cui estremi sono stati forniti alla vittima per il pagamento, è un elemento di decisiva rilevanza che impone di attribuire all’imputato un ruolo essenziale nella consumazione del reato.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il caso nel merito. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, e la sentenza di condanna precedente diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10548 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10548 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTIGLIONE DELLE STIVIERE il 09/07/1980
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo proposto, che deduce violazione di legge in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 640 cod. pen., manchevole dell’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (cfr. pag. 2) e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Infatti, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare la motivazione contestata, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’inammissibilità;
osservato che «l’incameramento del profitto, confluito su una carta intestata al ricorrente costituisce, pertanto, un elemento di decisiva rilevanza al fine della responsabilità del beneficiario per il delitto di truffa, trattandosi di strumento i estremi identificativi furono comunicati all’acquirente per il pagamento del prezzo al momento della vendita, circostanza che impone di ascrivere al prevenuto un ruolo essenziale nella consumazione dell’illecito» (Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.