Ricorso Inammissibile: L’Analisi della Cassazione su Truffa e Credibilità della Vittima
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile, consolidando principi fondamentali del processo penale. Il caso riguardava una condanna per truffa aggravata, e la decisione della Suprema Corte offre spunti cruciali sulla valutazione della testimonianza della persona offesa e sui limiti del giudizio di legittimità. Questo provvedimento sottolinea come non ogni doglianza possa trovare accoglimento in Cassazione, specialmente quando si traduce in una semplice riproposizione di argomenti già vagliati.
I Fatti del Processo
Un individuo, già condannato in primo e secondo grado per il reato di truffa aggravata, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. La condanna si basava in larga parte sulle dichiarazioni rese dalla vittima del reato, ritenute pienamente attendibili dai giudici di merito. L’imputato contestava la sentenza della Corte d’Appello sotto due profili principali: la valutazione della credibilità della persona offesa e la sussistenza delle circostanze aggravanti.
I Motivi del Ricorso: Credibilità e Aggravanti nel Mirino
Il ricorrente ha fondato la sua difesa su due argomenti specifici, tentando di smontare l’impianto accusatorio che aveva portato alla sua condanna.
Primo Motivo: La contestata attendibilità della vittima
L’imputato sosteneva che i giudici di merito avessero commesso un errore nella valutazione delle prove, in particolare travisando il contenuto delle dichiarazioni della persona offesa. Secondo la difesa, la testimonianza non era sufficientemente solida per fondare un giudizio di colpevolezza.
Secondo Motivo: L’insussistenza delle aggravanti
Il secondo motivo di ricorso verteva sulla presunta erronea applicazione della legge penale riguardo a due circostanze aggravanti contestate: l’aver commesso il fatto ingenerando nella vittima il timore di un pericolo immaginario e l’aver approfittato di una condizione di minorata difesa della stessa.
La Decisione della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. L’analisi dei giudici di legittimità è stata netta e ha tracciato una linea chiara tra ciò che è sindacabile in Cassazione e ciò che, invece, appartiene alla valutazione di merito dei precedenti gradi di giudizio.
La Piena Validità della Testimonianza della Vittima
Sul primo punto, la Corte ha definito il motivo ‘manifestamente infondato’. I giudici hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione logica, coerente e priva di vizi nell’affermare la credibilità della persona offesa. Le sue dichiarazioni erano state puntualmente ricostruite, risultando prive di contraddizioni e supportate da riscontri oggettivi. La Cassazione, citando anche un importante precedente delle Sezioni Unite, ha ribadito che la testimonianza della vittima può, da sola, costituire prova sufficiente per una condanna, se vagliata con rigore e ritenuta attendibile.
La Non Ammissibilità di Motivi Ripetitivi
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato che le argomentazioni contro le aggravanti non erano altro che una mera reiterazione di doglianze già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva già fornito una spiegazione completa, giuridicamente corretta e logica sulla sussistenza di entrambe le aggravanti. La Cassazione non è una terza istanza di giudizio dove ridiscutere i fatti, ma un organo che verifica la corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione di inammissibilità sulla base di due pilastri fondamentali della procedura penale. In primo luogo, ha stabilito che la valutazione dell’attendibilità di un testimone è una prerogativa del giudice di merito. Se la motivazione fornita è logica e completa, come nel caso di specie, non può essere messa in discussione in sede di legittimità. Criticare genericamente la credibilità della vittima senza evidenziare un palese travisamento della prova si traduce in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, non consentita in Cassazione. In secondo luogo, il ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse questioni già decise in appello. Per essere ammissibile, deve individuare vizi specifici di violazione di legge o di motivazione illogica nella sentenza impugnata, non semplicemente esprimere dissenso rispetto alla decisione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma che il ricorso per Cassazione deve essere uno strumento mirato a correggere errori di diritto, non a ottenere una terza valutazione del materiale probatorio. La decisione conferma la piena validità probatoria delle dichiarazioni della persona offesa, quando queste superano un vaglio di credibilità rigoroso e logico da parte del giudice. Per gli operatori del diritto e i cittadini, ciò significa che un processo di appello ben motivato difficilmente potrà essere ribaltato in Cassazione con argomenti puramente fattuali e già esaminati. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati, oppure quando si limitano a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare questioni di legittimità o vizi logici della motivazione.
La sola testimonianza della persona offesa è sufficiente per una condanna?
Sì, secondo la giurisprudenza consolidata richiamata nell’ordinanza, le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste a fondamento di una sentenza di condanna, a condizione che la loro credibilità sia stata valutata positivamente in modo rigoroso, risultando prive di contraddizioni e supportate da riscontri.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘meramente reiterativo’?
Significa che l’argomento presentato nel ricorso per Cassazione è una semplice ripetizione di una doglianza già sollevata e decisa dalla Corte d’Appello, senza che vengano prospettati nuovi profili di illegittimità o vizi della sentenza impugnata. Un simile motivo non è consentito in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4809 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4809 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PIACENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore dello COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione e di travisamento della prova, in ordine al vaglio di attendibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni sono state poste a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 99, comma quarto, e 640, secondo comma, n. 2 e 2 -bis, cod. pen., è manifestamente infondato, attesa la valutazione resa dalla Corte di appello, con motivazione esente da manifeste illogicità (si veda in particolare pag. 5 relativa alla specificità delle dichiarazioni della COGNOME), qua alla credibilità della persona offesa, puntualmente ricostruita sulla base delle sue dichiarazioni prive di aporie e, anzi, sorrette da riscontri, sicché le stesse sono state poste a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità del ricorrente (in senso conforme a Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE‘Arte, Rv. 253214);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge penale per la ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui all’art. 640, secondo comma, n. 2 e 2 -bis, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, giacché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese con argomentazioni complete, giuridicamente corrette ed esenti da vizi logici (si vedano, in particolare, pag. 5 con riferimento alla circostanza aggravante dell’aver commesso il fatto ingenerando nella persona offesa il pericolo di un timore immaginario e pag. 6 relativamente alla circostanza della minorata difesa, ritenute entrambe sussistenti);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 27 gennaio 2026.