Ricorso Inammissibile per Truffa Online: La Cassazione Conferma la Condanna
Nell’era digitale, le truffe online sono diventate una minaccia costante. Un caso recente, deciso dalla Corte di Cassazione con ordinanza, offre importanti spunti sulla valutazione della prova nel reato di truffa e sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi. La vicenda riguarda la vendita fittizia di un’autovettura e si conclude con la dichiarazione di ricorso inammissibile per truffa, confermando la responsabilità penale dell’imputato. Analizziamo i dettagli di questa decisione.
I Fatti del Caso: La Vendita Fittizia di un’Autovettura
La vicenda ha origine da una classica truffa online. Un soggetto pone in vendita un’autovettura attraverso inserzioni pubblicitarie e contatti diretti. Riesce a indurre nella vittima la falsa convinzione della disponibilità del veicolo e della sua reale volontà di venderlo. Ottenuta un’integrale caparra, l’uomo si rende successivamente irreperibile, senza mai consegnare l’auto.
L’imputato viene condannato per il reato di truffa nei gradi di merito. La sua difesa, tuttavia, non si arrende e decide di presentare ricorso per Cassazione, contestando la correttezza della motivazione che ha fondato il giudizio di responsabilità.
L’Iter Giudiziario e i Motivi del Ricorso
Il ricorso presentato alla Suprema Corte si basa sulla contestazione della valutazione delle prove effettuata dalla Corte d’Appello. Tuttavia, i giudici di legittimità notano subito un vizio fondamentale: i motivi del ricorso non sono altro che una “pedissequa reiterazione” di quelli già presentati e puntualmente respinti nel precedente grado di giudizio. In pratica, la difesa non ha mosso una critica argomentata e specifica alla sentenza d’appello, ma si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni.
Questo approccio rende il ricorso non specifico e solo apparentemente critico, venendo meno alla sua funzione tipica, che è quella di contestare in modo preciso i vizi logico-giuridici della decisione impugnata.
Le Motivazioni della Corte sul ricorso inammissibile per truffa
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per truffa basandosi su due pilastri argomentativi principali.
In primo luogo, la genericità del ricorso. Come anticipato, un ricorso che si limita a ripetere le argomentazioni già respinte in appello, senza confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione di secondo grado, è considerato inammissibile. Manca, infatti, il requisito della specificità dei motivi, essenziale per questo tipo di impugnazione.
In secondo luogo, la Corte ritiene che il giudice di merito abbia correttamente motivato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di truffa. La condotta dell’imputato – caratterizzata dall’aver indotto una falsa convinzione attraverso annunci online, ottenuto una caparra e poi essere sparito – è stata considerata prova sufficiente sia dell’elemento oggettivo (la condotta fraudolenta) sia di quello soggettivo (il dolo). Di fronte a un quadro probatorio così chiaro, la Corte ha applicato il “principio di vicinanza della prova”, affermando che sarebbe stato onere dell’imputato dimostrare l’eventuale, effettiva disponibilità dell’auto. Non avendolo fatto, l’assunto difensivo è rimasto privo di qualsiasi fondamento.
Le Conclusioni: Implicazioni della Decisione
La decisione si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce due principi fondamentali. Primo, un ricorso per Cassazione deve contenere critiche specifiche e pertinenti alla sentenza impugnata, non può essere una semplice riproposizione dei motivi d’appello. Secondo, nel contesto di truffe online con uno schema così consolidato, l’onere di provare circostanze a proprio favore (come la reale esistenza del bene) può ricadere sull’imputato, in applicazione del principio di vicinanza della prova, una volta che l’accusa abbia fornito un quadro indiziario solido.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato ritenuto generico e una mera ripetizione dei motivi già presentati e respinti in appello, senza contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Quali elementi sono stati considerati sufficienti per provare la truffa?
Sono stati considerati sufficienti la condotta dell’imputato, caratterizzata dall’aver indotto una falsa convinzione sulla disponibilità e volontà di vendere un’auto tramite inserzioni pubblicitarie, l’ottenimento di una caparra e la successiva irreperibilità. Questi elementi hanno dimostrato sia l’elemento oggettivo che quello soggettivo del reato.
Cosa significa il “principio di vicinanza della prova” in questo caso?
Significa che l’onere di dimostrare l’effettiva disponibilità dell’autovettura venduta ricadeva sull’imputato, poiché era lui la parte nella posizione migliore per fornire tale prova. Non avendolo fatto, il suo assunto difensivo è risultato infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15778 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15778 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e la memoria depositata dall’AVV_NOTAIO che ha chiesto la riassegnazione del ricorso ad altra sezione,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in relazione al reato di truffa, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il giudice di merito, a pagina 3 della sentenza impugnata, ha adeguatamente assolto al dovere argomentativo, ove ha sostenuto con argomenti non incongrui la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di truffa, prescindere dalla presentazione di prova contraria da parte del NOME, in quanto la condotta è stata caratterizzata dall’aver indotto falsa convinzione della disponibilità dell’autovettura e della volontà di vendita attraverso inserzioni pubblicitarie e proposte di cessione, ottenendo l’integrale caparra richiesta e divenendo successivamente irreperibile, con conseguente sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie normativa;
che la Corte ha correttamente affermato in base al principio di vicinanza della prova che l’eventuale assunto difensivo dell’effettiva disponibilità dell’auto venduta avrebbe dovuto essere dimostrato dall’imputato:
rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024.