Ricorso in Cassazione per Truffa: Quando i Motivi Vengono Dichiarati Inammissibili
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un’importante lezione sui limiti del ricorso nel nostro sistema giudiziario, chiarendo perché un ricorso inammissibile per truffa viene respinto quando non rispetta precise regole procedurali. Questa decisione ribadisce la natura del giudizio di Cassazione come un controllo di legittimità e non un terzo grado di merito.
Il Percorso Giudiziario del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di truffa, previsto dall’art. 640 del codice penale. La sentenza di primo grado è stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Ancona. L’imputato, non rassegnato, ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, affidandosi a diversi motivi di impugnazione per cercare di ribaltare l’esito dei giudizi precedenti.
La Decisione della Corte di Cassazione: Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha analizzato i motivi presentati dal ricorrente e li ha ritenuti, nel loro complesso, inammissibili. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto senza entrare nel merito della colpevolezza dell’imputato, con la condanna di quest’ultimo al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro un ricorso inammissibile per truffa
Le ragioni giuridiche che hanno portato a questa decisione sono due e meritano un’analisi approfondita, poiché rappresentano principi fondamentali del diritto processuale penale.
### I Limiti del Giudizio di Legittimità
Il primo e il secondo motivo di ricorso lamentavano una violazione dell’art. 640 c.p. e un vizio di motivazione riguardo alla sussistenza degli elementi del reato di truffa. La Corte ha osservato che tali motivi erano “aspecifici ed articolati esclusivamente in fatto”. In altre parole, il ricorrente non stava denunciando un errore nell’applicazione della legge, ma stava chiedendo alla Cassazione una nuova e diversa valutazione delle prove, come le testimonianze o i documenti già esaminati dai giudici di merito.
Questo non è consentito. La Corte di Cassazione non è un “terzo giudice” che può riesaminare i fatti. Il suo compito è il “giudizio di legittimità”, ovvero verificare che le corti inferiori abbiano applicato correttamente le norme di legge e che la loro motivazione sia logica e non contraddittoria. Richiedere una “rilettura degli elementi probatori” esula dai suoi poteri.
### Il Divieto di Introdurre Nuovi Motivi in Cassazione
Un’ulteriore censura, relativa alla mancanza di motivazione sull’elemento soggettivo del reato (il dolo), è stata dichiarata inammissibile per un’altra ragione cruciale. Questo specifico motivo non era stato presentato nel precedente atto di appello.
L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce chiaramente che non è possibile dedurre in Cassazione vizi di motivazione che non siano stati specificamente sollevati nel giudizio d’appello. Questo principio serve a garantire l’ordine processuale e ad evitare che le parti “conservino” argomenti per l’ultimo grado di giudizio, costringendo il processo a seguire un percorso graduale e definito.
Le Conclusioni
L’ordinanza della Cassazione è un chiaro monito sull’importanza della tecnica processuale nella redazione dei ricorsi. La decisione finale evidenzia che un ricorso, per avere una possibilità di essere esaminato nel merito, deve concentrarsi su questioni di diritto e non su richieste di rivalutazione dei fatti. Inoltre, è fondamentale che tutte le doglianze, specialmente quelle relative ai vizi di motivazione, siano articolate sin dal primo atto di appello. In caso contrario, come dimostra questa vicenda, il risultato sarà una dichiarazione di ricorso inammissibile per truffa, con la conseguente condanna alle spese e la definitiva conferma della sentenza di colpevolezza.
Perché non posso chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove del mio caso?
Perché la Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove (come testimonianze o documenti), ma controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Cosa significa che la motivazione dei giudici d’appello era in ‘doppia conforme’?
Significa che la Corte d’Appello ha confermato la decisione del tribunale di primo grado basandosi su un percorso argomentativo simile e coerente. In questi casi, la motivazione è considerata particolarmente solida, e per contestarla in Cassazione sono necessari vizi molto evidenti e specifici.
Posso presentare un nuovo motivo di ricorso per la prima volta in Cassazione?
No, non è possibile. Come stabilito dall’art. 606, comma 3, c.p.p., i vizi di motivazione della sentenza di primo grado devono essere contestati nell’atto di appello. Se un argomento non viene sollevato in quella sede, non può essere introdotto per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione, pena l’inammissibilità del motivo stesso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36312 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36312 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PORTO SAN GIORGIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
rilevato che il primo ed il secondo motivo di impugnazione, con cui si lamenta violazione dell’art. 640 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa sono aspecifici ed articola esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizi legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui all’art. 640 cod. pen. (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini d contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede;
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rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 11 10 settembre 2024.