Ricorso inammissibile per truffa: la Cassazione conferma la condanna
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22133 del 2024, ha affrontato un caso di truffa, dichiarando il ricorso inammissibile e ponendo fine al percorso giudiziario dell’imputato. Questa decisione offre importanti spunti sulla necessità di formulare motivi di ricorso specifici e sul ruolo dei precedenti penali nella valutazione della tenuità del fatto.
I Fatti del Caso e il Percorso Giudiziario
Il caso ha origine da una condanna per il reato di truffa, confermata dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, ritenuto responsabile del reato, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a tre motivi principali.
In primo luogo, ha contestato l’affermazione della sua responsabilità penale e la sussistenza stessa degli elementi costitutivi della truffa, lamentando una violazione di legge e una carenza di motivazione da parte dei giudici di merito. In secondo luogo, ha criticato la ricostruzione dei fatti e l’interpretazione del materiale probatorio. Infine, ha lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
La Decisione della Corte e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati e li ha ritenuti tutti infondati, giungendo a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questa decisione si basa su una valutazione rigorosa dei requisiti formali e sostanziali che un ricorso per Cassazione deve possedere per poter essere esaminato nel merito.
Le Motivazioni: Aspecificità e Reiterazione dei Motivi
I primi due motivi di ricorso sono stati giudicati inammissibili perché considerati meramente reiterativi di doglianze già espresse in sede di appello. La Corte ha sottolineato che il ricorrente non si è confrontato adeguatamente con le argomentazioni precise e concludenti della Corte territoriale, limitandosi a riproporre le stesse questioni. Un ricorso per Cassazione non può essere una semplice ripetizione degli atti precedenti, ma deve contenere una critica specifica e puntuale alla sentenza impugnata, evidenziandone eventuali vizi logici o violazioni di legge. In assenza di questo confronto critico, i motivi sono stati ritenuti aspecifici e, di conseguenza, inammissibili.
Le Motivazioni: L’Esclusione della Causa di Non Punibilità
Anche il terzo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., è stato giudicato aspecifico. La Cassazione ha validato la decisione della Corte d’Appello, che aveva escluso la particolare tenuità del fatto sulla base di tre elementi concreti:
1. Le modalità del fatto: la condotta dell’imputato non è stata ritenuta marginale.
2. Il valore significativo del danno: il pregiudizio economico arrecato alla persona offesa non era di lieve entità.
3. I precedenti penali: il ricorrente aveva precedenti penali recenti e specifici, un fattore che osta all’applicazione di un beneficio pensato per reati occasionali e di minima gravità.
La Corte ha quindi concluso che la valutazione dei giudici di merito era corretta e immune da vizi logici o contraddizioni.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La pronuncia ribadisce due principi fondamentali del processo penale. In primo luogo, l’importanza di redigere un ricorso per Cassazione in modo specifico e argomentato, evitando la mera riproposizione di tesi già respinte. Un ricorso inammissibile non solo impedisce l’esame nel merito, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. In secondo luogo, la decisione evidenzia come la valutazione della tenuità del fatto non sia automatica, ma dipenda da un’analisi complessiva della condotta, del danno e del profilo personale del reo, inclusi i suoi precedenti penali, che possono precludere l’accesso al beneficio.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i motivi sono aspecifici, ovvero si limitano a ripetere argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La sua applicazione è stata esclusa perché la Corte ha considerato le modalità della condotta, il valore significativo del danno arrecato alla vittima e i precedenti penali recenti e specifici del ricorrente, elementi che nel loro complesso sono stati ritenuti incompatibili con la nozione di ‘particolare tenuità del fatto’.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22133 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22133 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CASTELVETRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che deducono violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità ed alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa, sono reiterativi medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, argomentazioni con cui il ricorrente non si è adeguatamente confrontato con conseguente aspecificità dei motivi di ricorso;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di truffa (vedi pag. 2 e 3 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste.
considerato che il terzo motivo di ricorso con il quale si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen. è aspecifico. La Corte di appello ha correttamente escluso l’applicazione del disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione delle modalità del fatto e del valore significativo del danno arrecato alla persona offesa e dei recenti e specifici precedenti penali del ricorrente (vedi pag. 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024
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Il Presidente