Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10196 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10196 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a TERAMO il DATA_NASCITA DI NOME nato a TERAMO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi;
letta la memoria del difensore della parte civile che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ric e la conferma delle statuizioni civili;
letta la memoria della difesa COGNOME che ha chiesto l’annullamento con o senza rinvio del provvedimento impugnato e la revoca della costituzione di parte civile; viste le conclusioni della difesa del COGNOME che ha insistito nei motivi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza in data 23 maggio 2023, confermava la pronuncia del Tribunale di Teramo datata 5-10-2021 che aveva condannato COGNOME NOME e COGNOME NOME alle pene di legge, oltre al risarcimento dei danni nei confronti dell parte civile ed al pagamento di una provvisionale, perché ritenuti colpevoli del delitto di conco in truffa.
Avverso detta sentenza proponevano ricorso i difensori degli imputati; l’AVV_NOTAIO, p il COGNOME, deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.:
difetto di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per illogicità e grave carenza stessa in ordine all’assoluto difetto degli elementi oggettivo e soggettivo del reato; al prop deduceva l’estraneità del COGNOME alla fase delle trattative ed alla conclusione del contr nonché l’assenza del diretto coinvolgimento della RAGIONE_SOCIALE che tutti g animali erano stati consegnati alla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE;
vizio di motivazione in ordine alla omessa risposta a censure difensive mosse con l’atto d appello ove si era sottolineata la perfetta buona fede del ricorrente, come emergeva dal bonific della somma a titolo di anticipo effettuata con propri risparmi;
violazione e falsa applicazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto alla richi revoca della costituzione di parte civile a seguito dell’esercizio dell’azione dinanzi al giudice già dedotta con il terzo motivo di appello, circostanza questa emersa dall’esame testimoniale dell’AVV_NOTAIO di Padova e che doveva portare alla eliminazione delle statuizioni civili.
2.1 L’AVV_NOTAIO, nell’interesse del COGNOME, deduceva con un unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pe illogicità, contraddittorietà e genericità della motivazione; invero gli animali non erano acquistati dal ricorrente bensì dalla RAGIONE_SOCIALE che aveva effettuato il bonifico della som a titolo di anticipo, erano stati consegnati al ricorrente soltanto perché la RAGIONE_SOCIALE non av stalle sufficienti, irrilevante era la successiva alienazione dei maiali; mancavano poi gli ar raggiri imputabili al COGNOME che si era limitato a mettere in contatto il rappresentante le della RAGIONE_SOCIALE danese con il COGNOME senza che tale circostanza avesse in qualche misura concorso alla conclusione dell’affare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono entrambi proposti per motivi non deducibili in sede di giudizio di legitt ed anche puramente reiterativi e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.
Ed invero, quanto ai primi due motivi del ricorso COGNOME ed all’unica doglianza d COGNOME in tema di affermazione della responsabilità, va ricordato come il vizio travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell’ipotesi in cui il giudi di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato d probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incor nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenz delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fin controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo
argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferime ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione d elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupRAGIONE_SOCIALE della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle dogli proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione; in particolare, il giud merito, ha già risRAGIONE_SOCIALE con adeguata motivazione a tutte le osservazioni delle difese deg imputati che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico dei ricorrenti è costituito dalla ricostruzione di un’operazione commerciale di acquisto parte dei due di una considerevole partita di maiali che, pur consegnati, non venivano poi pagati ed in particolare quanto al COGNOME le sentenze di merito segnalavano che costui era chi aveva messo in collegamento il rappresentante dell’azienda venditrice con il COGNOME per la conclusione dell’affare ed ottenuto poi la consegna di tutti i maiali che aveva smistato; i NOME invece aveva concluso l’affare ed effettuato il pagamento dell’anticipo sfruttando conto corrente della COGNOME senza poi assicurarsi la consegna della merce e l’integrale pagamento della stessa.
Le conclusioni circa la responsabilità dei ricorrenti risultano quindi adeguatament giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudi merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia complesso esauriente e plausibile.
2. Manifestamente infondato è anche l’ultimo motivo del ricorso COGNOME con il quale si deduce violazione di legge in ordine alla omessa revoca delle statuizioni civili; difatti se è che il trasferimento dell’azione civile comporta la revoca della costituzione di parte civ l’estinzione del rapporto processuale civile nel processo penale, impedendo al giudice penale di ulteriormente decidere sulle statuizioni civili di una sentenza relativa a un rapporto processu ormai estinto (Sez. 5, n. 38741 del 10/07/2019, Rv. 276649 – 01), tuttavia per pronunciare i tal senso occorre la rigorosa dimostrazione che l’azione civile esercitata abbia identità di sogge petitum e causa petendi, altrimenti, sussistendo diversità di anche uno solo di detti elementi, i OresupRAGIONE_SOCIALE per pronunciare la revoca non può dirsi acclarato. E nel caso in esame la doglianza ha meramente dedotto senza in alcun modo concretamente provare l’esistenza di una causa civile per gli stessi fatti senza però dimostrare che tale controversia veda contrapposte le ste parti ed abbia ad oggetto quale petitum la stessa richiesta di risarcimento dei danni patiti per effetto di quella truffa contrattuale.
In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell’art..606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disRAGIONE_SOCIALE dell’art. cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profil di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.
Infine va disRAGIONE_SOCIALE il rigetto della richiesta della parte civile RAGIONE_SOCIALE che le conclusioni della non hanno apportato alcun contributo alla decisione del giudizio e non contengono alcuna specifica domanda di liquidazione delle spese di fase.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di rifusion delle spese processuali depositata dalla parte civile NOME COGNOME.
Roma, 13 febbraio 2024