Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina i Fatti
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione richiede il rispetto di regole precise. Non è una terza istanza di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della violazione di questi principi, come dimostra una recente ordinanza che ha confermato una condanna per truffa, sottolineando i limiti del sindacato di legittimità.
Il Caso: Una Condanna per Truffa Impugnata in Cassazione
Due soggetti, condannati in primo e secondo grado per il reato di truffa, hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello. Le loro difese si basavano su tre punti principali:
1. Una critica generale alla ricostruzione dei fatti e alla sussistenza stessa degli elementi costitutivi del reato di truffa.
2. Per una delle ricorrenti, la contestazione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
3. Per l’altro ricorrente, una censura sulla motivazione relativa al riconoscimento della recidiva.
I ricorrenti, in sostanza, chiedevano alla Suprema Corte una nuova valutazione delle prove e delle circostanze già ampiamente esaminate nei precedenti gradi di giudizio.
I Motivi del Ricorso: Perché è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati del processo penale, che definiscono chiaramente il ruolo e i poteri della Suprema Corte.
La Critica sulla Sussistenza del Reato: Una Questione di Fatto
Il motivo principale, con cui si contestava l’esistenza del reato di truffa, è stato giudicato aspecifico e reiterativo. I ricorrenti si sono limitati a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ribadito che il suo compito non è quello di effettuare una “rilettura” degli elementi probatori o di adottare nuovi parametri di valutazione dei fatti. Tale attività spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il ricorso, proponendo una diversa ricostruzione dei fatti, si poneva al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità.
Le Attenuanti Generiche e la Recidiva
Anche gli altri due motivi sono stati respinti. Per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto che la decisione della Corte d’Appello fosse logica e ben motivata, basata sulla mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena. Una tale valutazione, se non manifestamente illogica, non può essere censurata in sede di legittimità.
Similmente, la contestazione sulla recidiva è stata considerata aspecifica. La Corte territoriale aveva correttamente evidenziato come la pluralità di delitti commessi dall’imputato dimostrasse una progressione criminosa e una pericolosità sociale crescente, giustificando ampiamente il riconoscimento della recidiva.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nella netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un “terzo giudice” dei fatti. Il suo ruolo è quello di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonché la logicità e coerenza delle motivazioni delle sentenze. I ricorrenti, invece, chiedevano alla Corte di sostituire la propria valutazione a quella, immune da vizi logici, espressa dai giudici di appello. Invocando una rilettura delle prove, hanno proposto un ricorso che esulava completamente dai poteri della Cassazione, rendendolo di conseguenza inammissibile.
La Corte ha anche negato la liquidazione delle spese legali alle parti civili, poiché la loro memoria difensiva è stata ritenuta troppo generica e non ha fornito un contributo utile alla discussione processuale.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: un ricorso per cassazione deve essere mirato a denunciare vizi di legge o difetti di motivazione evidenti e non può trasformarsi in un pretesto per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio. La conseguenza di un ricorso inammissibile è severa: non solo la sentenza di condanna diventa definitiva, ma i ricorrenti vengono anche condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro. La decisione serve da monito sull’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e pertinenti, che rientrino nei confini del sindacato di legittimità.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano aspecifici, reiterativi di argomentazioni già respinte in appello e, soprattutto, chiedevano una nuova valutazione dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale svolge un giudizio di sola legittimità.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o le prove. Il suo compito è limitato a verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, senza entrare nel merito della ricostruzione fattuale.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9143 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9143 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a GROSSETO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a GROSSETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME;
Letta la comparsa conclusionale e la nota spese depositata dal difensore delle parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa è aspecifico in quanto reiterativo di motivi già dedot in appello ed affrontati in termini precisi e concludenti dalla Corte territorial nonché articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagine da 10 a 13 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione d responsabilità dei prevenuti per il reato di truffa; i ricorrenti, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiedono a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le divers ricostruzioni, quella a loro più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito.
ritenuto che il motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche non è consentito. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 14 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste;
ritenuto che il motivo di impugnazione con cui il ricorrente NOME COGNOME lamenta vizio di motivazione ed erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen. è aspecifico. La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall’imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto de quo è dimostrazione ulteriore (vedi pagg. 14 e 15 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e
conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva;
rilevato che non vanno liquidate le spese a favore delle parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME in considerazione del fatto che la memoria conclusiva depositata dall’AVV_NOTAIO, a cagione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. U., n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 – 01).
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 gennaio 2024
Il Cons ier —
Il Pr idente