Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35288 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35288 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che tutti i sei motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motiv posta a base della dichiarazione di responsabilità, sono generici per indeterminatezza privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quant una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazio individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che, in particolare, il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza di prova partecipazione materiale dell’imputato, non si confronta con quanto argomentato alla pa della sentenza impugnata, che riporta il dato pacifico che il bonifico è stato effettuato bancario dell’imputato;
che, in particolare, il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce che l’imputato non a conseguito il profitto, non si confronta con la motivazione della sentenza impugna chiarisce, alla pagina 3, come l’imputato, che non abbia potuto effettuare il prelievo so a seguito della denuncia della parte offesa era stato disposto il blocco del conto corrent in ogni caso la truffa si sia consumata nel momento in cui il denaro era arrivato sul conto medesimo;
che, in particolare, i motivi di ricorso terzo, quanto e quinto si risolvono in critiche generiche ed apodittiche alla motivazione in punto di colpevolezza e valutazione delle mentre invece le argomentazioni della sentenza impugnata sono del tutto coerenti ed esaus che, in particolare, il sesto motivo di ricorso censura, senza alcuna motivazione, la co della pena, non confrontandosi con la sentenza impugnata, che alla pagina 4 motiva come, volta stabilita la pena al minimo edittale e applicata la diminuzione per il rito, nel ca non sia possibile nessuna ulteriore riduzione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 settembre 2025.