Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34937 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34937 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo del ricorso, con cui la difesa denunzia vizio di motivazione in punto di responsabilità dell’imputato e, prima ancora, di esist degli estremi del delitto di truffa, è formulato in termini non consentiti in sede poiché, pur invocando profili di illogicità della motivazione, finisc sollecitare valutazioni estranee al sindacato di legittimità, dove è precl possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrappor quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, s anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di p (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 d 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217);
rilevato che la sentenza impugnata, con motivazione non censurabile perché immune da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, ha ritenuto la penalmente rilevante della vicenda che, correttamente, ha fondato sul ravvisa dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contrae determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, falsandone il processo volitivo – rivela nei contratto la sua intima natura di f ingannatoria (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 5801 dell’8.11.2013, COGNOME; Se 37859 del 22.9.2010, Bologna);
ritenuto che il motivo articolato in punto di mancata applicazione della caus di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. peri. è manifestamente info avendo la Corte d’appello motivato sul punto in termini che non possono esser censurati in questa sede avendo dato rilievo alla complessità della vicenda, valutazione prettamente di merito;
considerato che le statuizioni relative al trattamento sanzionatorio circostanziale, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giu merito, sfuggono al sindacato di legittimità laddove, come nel caso in esame, si sorrette da sufficiente argomentazione, dovendosi comunque ribadire che l’oner argomentativo sulla dosimetria della pena può ritenersi adeguatamente assol attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attr espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui ven irrogata una pena inferiore alla media edittale;
ritenuto che, infine, in tema di circostanze attenuanti generiche, è ancora opportuno ribadire non è necessario che il giudicante, nel motivare circa il lo mancato riconoscimento, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un con riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza mancata deduzione di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli al da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2024.