Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41153 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41153 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 20/11/2025
Composta da
– Presidente –
NOME IMPERIALI NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nata a OTTAVIANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata in GERMANIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore della parte civile che si richiama alle conclusioni ed alla nota spese insistendo per la dichiarazione di inammissibilità;
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Milano ha parzialmente riformato, applicando le circostanze attenuanti generiche e procedendo alla conseguente riduzione della pena, la sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato le due imputate per il reato di truffa ‘assicurativa’.
Presentando ricorso per Cassazione, la difesa dell’imputato ha formulato i seguenti motivi.
2.1 Nullità della sentenza per violazione dell’art. 546 cod. proc. pen., lett. e) per la scarsa attenzione prestata nella motivazione a quanto prospettato dalla difesa, limitandosi in sostanza a convalidare e richiamare integralmente la motivazione di primo grado.
2.2. Dichiararsi non luogo a procedere per rinuncia tacita, costituita dall’accettazione, da parte della RAGIONE_SOCIALE, della rinuncia delle imputate della richiesta di risarcimento.
2.3 Dichiararsi in un luogo a procedere per tardività della querela poichØ la querelante RAGIONE_SOCIALE ha avuto contezza della falsità del documento posto a base della richiesta di risarcimento il 16 febbraio 2021 mentre la querela Ł del 6 agosto 2021.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł basato su motivi manifestamente infondati, ripetitivi e non consentiti e pertanto va dichiarato inammissibile.
Va innanzi tutto rilevata la confusione espositiva che connota l’intero ricorso ed in particolare il primo motivo, al punto da rendere difficile comprenderne l’oggetto che comunque pare risolversi in una generica doglianza avverso la tecnica redazionale della sentenza impugnata, per essere acriticamente adesiva alla pronuncia di primo grado.
Sul punto, Ł sufficiente tuttavia replicare che, al di fuori di casi patologici di motivazione apparente (che sussiste allorchØ l’apparato motivazionale «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si Ł fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» – Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, Di Giorgio, Rv. 196361 – 01 – come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa – Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, S., Rv. 250482-01; Sez. 4, n. 48543 del 10/07/2018, COGNOME, Rv. 274359 – 01 – o di ricorso a clausole di stile – Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, PM/Piscopo, Rv. 254161 – 01 – e, piø in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice – Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 – 01), nel caso di specie sicuramente non ravvisabile, ogni questione attinente alla motivazione va ‘incanalata’ nella prospettiva della assenza, contraddittorietà o manifesta (e non ‘sola’, ‘mera’ o ‘semplice’) illogicità, che costituiscono i criteri espressamente elencati dall’art. 606, lett. e) cod. proc. pen. quali unici parametri idonei ad elevare la critica sul discorso giustificativo della decisione dal merito alla legittimità.
Il primo motivo Ł quindi, ancor prima che manifestamente infondato, non consentito poichØ la denuncia di ‘scarsa attenzione’ della sentenza impugnata ‘a quanto prospettato dalla difesa attraverso i motivi contenuti nell’atto di Appello proposto’ (pg. 2 dell’appello) non rientra in alcuna delle categorie previste per il ricorso per cassazione: non Ł la scarsa attenzione del giudice di merito a dover/poter essere denunciata in questa sede, quanto l’esito scritto, di tale ‘distratto’ processo decisionale, cioŁ la motivazione in cui esso si esprime, con riferimento, però alle sole categorie dell’art. 606, lett. e, cod. proc. pen..
Si può ora passare al nucleo centrale del ricorso, attinente alla (ritenuta) intervenuta rinuncia della RAGIONE_SOCIALE alla facoltà di presentare la querela ovvero al tardivo esercizio del potere stesso.
Entrambe le doglianze sono manifestamente infondate.
La prima, non può ignorare che la vicenda processuale (civile) si Ł conclusa per la rinuncia della parte attrice (cioŁ delle odierne imputate) alla domanda di risarcimento, rispetto alla quale, l’avvenuta accettazione da parte della convenuta implica semplicemente la rinuncia a formulare azioni riconvenzionali o a richiedere le spese di lite, ma non può essere indebitamente estesa al piano extraprocessuale (civile) o ad aspetti non conosciuti e non conoscibili all’epoca della chiusura della vertenza civile.
In sostanza, la pretesa di una rinuncia ‘tombale’ Ł irrealistica, oltre che del tutto erronea sul piano giuridico, dato che estende indebitamente l’effetto della accettazione ad un orizzonte estraneo alla causa civile in cui Ł intervenuta ed ad eventi anche, eventualmente, successivi che non possono essere previsti e che richiederebbero, se mai, una specifica clausola ad escludendum (Sez. 4, n. 13204 del 18/01/2022, Ottaviani, Rv. 282935 – 01). Per contro, si Ł affermato, in un caso in cui la ‘chiusa’ del processo civile era conseguente a transazione, che essa non sia preclusiva della querela, per la diversità tra processo penale e civile e le relative finalità (Sez. 5, n. 10426 del 10/01/2024, Cedola, Rv. 286111 – 01: non integra remissione tacita della querela l’accettazione di una somma a titolo di risarcimento del danno e la sottoscrizione di un atto di quietanza da parte del querelante, trattandosi di fatti non incompatibili con la volontà di persistere nell’istanza punitiva – fattispecie nella quale la Corte aveva ritenuto che la dichiarazione della persona offesa di non avere “nulla a che pretendere per l’illecito commesso ai suoi danni” non fosse idonea ad esprimere una
inequivoca manifestazione di volontà di rinunzia alla pretesa punitiva in sede penale).
Anche la doglianza sulla tardività della querela Ł manifestamente infondata, perchØ presuppone da questa Corte una ricostruzione fattuale della vicenda diversa da quella fatta propria dalla Corte di appello sul punto. Tra pg. 5 e pg. 7, con ampiezza ed approfondimento, la Corte meneghina spiega puntualmente le ragioni per cui la conoscenza da parte della RAGIONE_SOCIALE della falsità dei documenti e dell’orchestrazione del falso incidente non può retroagire a prima del 21 maggio 2021, a fronte di una querela presentata nei primi giorni di agosto e quindi da ritenersi nei termini.
Avverso tale ricostruzione, avrebbe dovuto essere mossa una censura di manifesta illogicità o di contraddizione, o di assenza motivazionale, senza limitarsi a contestarne la generica erroneità.
Infine, seppure il punto non sia stato oggetto di uno specifico motivo, a pagg. 10 e 11 si lamenta l’omessa risposta al motivo d’appello che contestava la qualità di persona offesa in capo alla RAGIONE_SOCIALE, che non avrebbe mai potuto ricevere alcun danno dalla eventuale illiceità della condotta delle imputate, non essendo l’assicuratrice del veicolo asseritamente incidentato. Si parla, in proposito, di una persona offesa ‘a tempo’ poichØ (pg. 7 dell’atto di appello) ‘la RAGIONE_SOCIALE, era soggetto passivo del predetto presunto reato dalla data di richiesta del risarcimento ovvero dal 13.07.18 fino alla data del 25.05.21; data nella quale si Ł appurato che la richiesta di risarcimento non doveva essere alla stessa indirizzata’.
L’argomento, in sØ contraddittorio ( semel offensus, semper offensus , si potrebbe osservare, parafrasando un noto brocardo in materia ereditaria), Ł manifestamente infondato nella sua stessa premessa poichØ la questione era stata affrontata (ampiamente e correttamente) a pg. 7 della sentenza impugnata.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Consegue altresì la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente giudizio che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla istanza di parte e all’invio della nota spese.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, le imputate alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così Ł deciso, 20/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME