Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13419 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13419 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 01/01/1991
avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Salerno ha confermato quella emessa dal Tribunale della stessa città con la quale NOME COGNOME è stato condannato per il delitto di tentato omicidio aggravato dall’essere stato commesso allo scopo di commettere il delitto di resistenza a pubblico ufficiale e ai danni di un agente di polizia giudiziaria;
letto il ricorso con il quale è stato articolato un unico motivo per carenza di motivazione in punto di requisito della direzione non equivoca degli atti e di elemento soggettivo del reato;
rilevato che:
«il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest’ultima: a) sia “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risult logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo” (indicati in termini specific ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico» (Sez. 1, 41738 del 19/10/2011, COGNOME, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006; COGNOME, Rv. 233708);
deve essere ricordato quanto affermato da Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 con la quale è stato enunciato il principio per cui «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito».
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 hanno, altresì, chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano
ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, de credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento»;
ritenuto che:
nel caso di specie, la censura in punto di idoneità degli atti è stata articolata in termini del tutto parziali e fattuali, avendo, il ricorrente, fatto riferimento finalità della condotta dell’imputato, ricostruita in termini alternativi rispett quanto fatto dalle convergenti sentenze di merito che si sono congruamente soffermate sul punto valorizzando la velocità dell’automobile alla cui guida vi era l’imputato, le caratteristiche della strada e le complessive modalità dell’azione;
del tutto eccentrico con la ricostruzione dell’istituto del tentato omicidio si rivela il riferimento, in relazione all’elemento soggettivo, il richiamo alla figura d dolo eventuale mai evocata nella sentenza oggetto di ricorso;
considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/02/2025