Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina i Fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Con questa decisione, è stato dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per tentato furto in abitazione, chiarendo i confini tra la valutazione dei fatti, riservata ai giudici di merito, e il controllo sulla corretta applicazione della legge, compito della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di tentato furto in abitazione, confermata sia in primo grado che dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione tramite il proprio difensore, sollevando due questioni principali.
I Motivi del Ricorso e i Limiti della Cassazione
La difesa ha articolato il ricorso su due punti chiave:
1. Errata valutazione dei fatti: Il primo motivo di ricorso contestava la ricostruzione della vicenda e l’apprezzamento del materiale probatorio da parte dei giudici di merito. Sebbene presentato come un presunto ‘vizio di legittimità’, in realtà mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove, un’attività preclusa alla Corte di Cassazione.
2. Mancata applicazione della particolare tenuità del fatto: Il secondo motivo riguardava il rigetto della richiesta di applicare l’articolo 131-bis del codice penale, che prevede la non punibilità per i reati di lieve entità. La difesa sosteneva che il fatto dovesse rientrare in questa categoria.
La Decisione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su considerazioni precise e consolidate, che meritano di essere analizzate nel dettaglio.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha spiegato in modo chiaro le ragioni del suo verdetto. In primo luogo, ha sottolineato che le doglianze relative alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove investono profili di merito. La Corte d’Appello, insieme al Tribunale, aveva già fornito una motivazione ‘congrua e adeguata’, priva di vizi logici e basata su corretti criteri di inferenza e massime di esperienza. La Cassazione non può sostituire il proprio giudizio a quello dei giudici che hanno direttamente esaminato le prove, ma solo verificare che il loro ragionamento sia stato logico e conforme alla legge.
Per quanto riguarda il secondo motivo, la Corte ha confermato la validità della decisione della Corte d’Appello di escludere l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La motivazione di tale esclusione risiedeva nel ‘rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata’, in particolare nell’ ‘elevato patimento cagionato alla vittima’. Questo elemento è stato ritenuto sufficiente a impedire che il fatto potesse essere qualificato come di ‘particolare tenuità’, con un ragionamento logico e coerente con le risultanze processuali.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cardine: il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un appello mascherato per ridiscutere i fatti. Il ruolo della Suprema Corte è quello di guardiano della legge, non di giudice dei fatti. Inoltre, la decisione chiarisce che la valutazione della particolare tenuità del fatto non dipende solo dall’entità del danno patrimoniale, ma include anche l’impatto psicologico e la sofferenza inflitta alla vittima, elementi che possono determinare un disvalore della condotta tale da escludere il beneficio della non punibilità. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, dietro l’apparenza di un vizio di legittimità, chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare e rivalutare i fatti e le prove del caso, un compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado (giudizio di merito).
La Corte di Cassazione può riconsiderare come sono andati i fatti in un processo?
No, la Corte di Cassazione non può entrare nel merito dei fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme di legge e controllare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria. Non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella dei giudici precedenti.
Per quale motivo non è stata applicata la causa di non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’ (art. 131-bis c.p.)?
La causa di non punibilità non è stata applicata perché i giudici hanno ritenuto che la condotta avesse un notevole disvalore oggettivo. In particolare, hanno dato peso all’ ‘elevato patimento cagionato alla vittima’, un elemento che ha impedito di considerare il reato come di lieve entità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32708 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32708 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME DISNEY nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME, ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di tentato furto in abitazione.
Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la causa di non punibilità di cui all’ad 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata (elevato patimento cagionato alla vittima), elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Pres de te