Ricorso Inammissibile per Tentato Furto: Analisi di una Decisione della Cassazione
Presentare un’impugnazione in Cassazione richiede il rispetto di rigorosi requisiti di legge. Una recente ordinanza ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile non solo venga respinto, ma comporti anche conseguenze economiche per il ricorrente. Il caso analizzato riguarda una condanna per tentato furto in abitazione, confermata in appello e giunta al vaglio della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in primo e secondo grado per tentato furto in abitazione, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La sua difesa si basava su un unico motivo: l’illogicità della motivazione della Corte d’Appello. Secondo il ricorrente, i giudici di merito avrebbero dovuto interpretare diversamente i fatti, qualificando la sua condotta non come un tentativo di furto, ma al massimo come possesso ingiustificato di strumenti da scasso, un reato meno grave previsto dall’art. 707 del codice penale.
L’imputato sosteneva, in maniera assertiva, che la Corte territoriale avesse errato nella valutazione delle prove, senza però confrontarsi specificamente con gli elementi che avevano portato alla sua condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Suprema Corte ha ritenuto che l’evidente inammissibilità dell’impugnazione rivelasse profili di colpa, giustificando così l’applicazione della sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile
La motivazione della Cassazione si fonda su principi consolidati del diritto processuale penale. I giudici hanno stabilito che il motivo di ricorso era del tutto generico e si limitava a proporre una lettura alternativa dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
Genericità e Assertività del Motivo d’Appello
Il ricorso è stato definito ‘versato in fatto’, poiché mirava a ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio, un compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. Il ricorrente non ha contestato un vizio di legge o un’illogicità manifesta della motivazione, ma si è limitato a sostenere che la Corte d’Appello avrebbe dovuto decidere diversamente.
La sentenza impugnata, invece, aveva chiaramente indicato gli elementi fattuali a sostegno della condanna per tentato furto: non solo la disponibilità di strumenti da scasso, ma anche l’accesso ingiustificato a uno stabile in cui i soggetti non risiedevano e il comportamento tenuto all’arrivo di un operante. Questi elementi, nel loro insieme, sono stati considerati ‘primi atti esecutivi’ del delitto di furto, e non meri atti preparatori.
La Condanna alle Spese e alla Sanzione Pecuniaria
La dichiarazione di un ricorso inammissibile comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, quando l’inammissibilità è dovuta a colpa del ricorrente (come nel caso di motivi palesemente infondati o generici), il giudice dispone anche il pagamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata equamente determinata in tremila euro.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È uno strumento volto a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica delle motivazioni delle sentenze precedenti. Proporre un ricorso generico, che non si confronta analiticamente con la decisione impugnata, è una strategia destinata al fallimento e che espone a sanzioni economiche. La decisione serve da monito sull’importanza di formulare motivi di ricorso specifici, pertinenti e fondati su vizi di legittimità, evitando mere doglianze sulla valutazione delle prove.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo la decisione, un ricorso è inammissibile quando è generico, si basa su una rivalutazione dei fatti (e non su vizi di legge) e non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se l’inammissibilità è evidente e dovuta a colpa, anche al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Quali elementi distinguono il tentato furto in abitazione dal semplice possesso di strumenti atti allo scasso?
La sentenza chiarisce che il tentato furto si configura quando, oltre al possesso degli strumenti, si compiono i primi atti esecutivi del reato. Nel caso specifico, questi atti includevano l’accesso ingiustificato a uno stabile e il comportamento tenuto dagli imputati, elementi che andavano oltre la mera preparazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12413 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12413 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LEGISI NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per tentato furto in abitazione;
considerato che l’unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta l’illogici motivazione posta alla base dell’affermazione di responsabilità dell’imputato, è del tutto gene versato in fatto poiché assume in maniera assertiva che la Corte avrebbe dovuto diversamente apprezzare il fatto dell’imputato e, al più qualificarlo sub specie dell’art. 707 cod. pen., senza confrontarsi con la decisione impugnata che ha indicato gli elementi di fatto dai quali ha tratt ricorrente e il suo coimputato nel caso di specie avessero posto in essere i primi atti esecuti furto in abitazione (facendo riferimento non soltanto alla disponibilità di strumenti atti all ma anche al loro accesso in uno stabile nel quale non abitavano e al comportamento tenuto, anche allorché è sopraggiunto un operante; cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME*,,Rv. 268360 – 0 Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., senti n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2023.