Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35572 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35572  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a TRENTO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a PESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con la pronuncia di cui in epigrafe, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la condanna di NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato di tentato furto aggravato in abitazione, in concorso tra loro e NOME COGNOME.
 Nell’interesse delle due citate imputate sono stati proposti ricorsi con atto congiunto fondanti su un motivo (dì seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
Si deducono la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella qualificazione giuridica dei fatti. NOME COGNOME, in tesi difensiva, con l’intento di vendere degli oggetti (dei «centrini»), «dopo aver trovato la porta dell’abitazione aperta, faceva accesso nell’atrio», mentre NOME COGNOME, con il medesimo intento, avrebbe fatto accesso nell’abitazione e «veniva trovata» dalla persona offesa «nei pressi della camera da letto, nella quale, tuttavia, non veniva ritrovato nulla in disordine», con la conseguenza per cui, in assenza di altre circostanze fattuali, si sarebbe potuto configurare il diverso delitto previsto dall’art. 614 cod. pen.
I ricorsi sono inammissibili in quanto, come emerge dal raffronto con i motivi d’appello (esplicitati a pag. 3 e s. della sentenza impugnata), le censure, anche laddove prospettate come rivolte alla specifica motivazione di secondo grado, sono fondate esclusivamente su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale (a pag. 4 e ss.). Trattasi dunque di censure da considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, COGNOME, tra le più recenti, e Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01).
Fermo restando quanto innanzi, di per sé fondante l’inammissibilità dell’impugnazione, i ricorsi sono altresì inammissibili in virtù del mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione si vedano, per l’inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, COGNOME, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286468 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01; si vedano altresì: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione).
Diversamente da quanto dedotto dalla difesa, NOME COGNOME, per come emerge dall’imputazione oltre che dalla c.d. «doppia conforme» di condanna, è stata ritenuta, delle tre corree, quella deputata alla guida della vettura per assicurare la fuga dopo il furto, non avendo fatto accesso all’interno dell’abitazione, diversamente da NOME COGNOME, giunta fino alla camera da letto, e da NOME COGNOME, rimasta sull’uscio dell’abitazione con funzione di «palo».
Quanto poi a entrambe le imputate deve evidenziarsi che í ricorsi non confrontano il loro dire con la motivazione della sentenza che valorizza, al fine di escludere la mera violazione di domicilio, il rinvenimento di NOME COGNOME addirittura già nella camera da letto da parte della persona offesa insospettita da rumori. Oltre a quanto innanzi è stato valutato il mancato rinvenimento nella disponibilità delle corre dei beni oggetto di presunta vendita (i «centrini») e il rinvenimento con sequestro di torcia, chiave inglese, bastone, martello, coltello da cucina e «chiave smonta bulloni» a punta del tipo «piede di porco».
All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il O sett mbre 2025 Il ;2,sigli COGNOME n  COGNOME
Il Presidente