Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25870 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25870 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il 19/02/1988
avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale egli era stato
ritenuto responsabile dei delitti di furto aggravato e tentato furto aggravato;
Considerato che tutti e quattro i motivi di ricorso, con cui si denunzia la violazione della legge nonché il vizio motivazionale in ordine alla valutazione degli elementi
probatori a carico dell’imputato, l’omessa riqualificazione del delitto di cui al capo 8)
nella meno grave fattispecie di danneggiamento ed il mancato riconoscimento della sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., sono
indeducibili in sede di legittimità, in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla
Corte di merito, dovendo gli stessi considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso
la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.
277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n.
20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838); del resto, la decisione impugnata ha fatto buon governo delle prove raccolte, e dato conto del contenuto circostanziato della deposizione del teste di polizia giudiziaria Magaluso; della riconducibilità dell’azione illecita di cui a capo 8) ad un tentativo di furto, al pari delle altre condotte consumate in sequenza cronologica ed animate da medesima finalità; e dell’impossibilità di riconoscere la condizione di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., in considerazione dell’intensità del dolo e della proclività a delinquere del reo;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
p. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02 luglio 2025.