Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione è Destinato al Fallimento
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti e definitivi nel processo penale. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i paletti procedurali che ogni ricorso deve rispettare per poter essere esaminato nel merito. Il caso in questione riguardava una condanna per tentato furto aggravato, ma i principi espressi dalla Corte hanno una valenza generale e offrono importanti lezioni sulla corretta redazione degli atti di impugnazione.
I Fatti del Caso: Dal Tentato Furto alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di tentato furto aggravato. La sentenza di primo grado era stata integralmente confermata dalla Corte di Appello. L’imputato, non rassegnato, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a quattro motivi principali. Tra questi, contestava la configurabilità stessa del tentativo, sostenendo che le sue azioni si fossero fermate a meri “atti preparatori” non punibili. Inoltre, lamentava il mancato riconoscimento dell’attenuante del recesso attivo e delle attenuanti generiche, criticando al contempo la valutazione sulla sua recidiva.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Suprema Corte ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile nella sua interezza. L’analisi dei giudici si è concentrata non sul merito delle questioni sollevate, ma sulla loro formulazione, ritenuta proceduralmente viziata.
Motivi Generici e Ripetitivi
I giudici hanno osservato come il primo e il terzo motivo di ricorso (relativi alla distinzione tra atti preparatori e tentativo e al mancato riconoscimento del recesso attivo) non fossero altro che una “pedissequa reiterazione” di quanto già sostenuto e respinto in appello. Il ricorrente, infatti, si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni senza formulare una critica specifica e puntuale contro le motivazioni della sentenza impugnata. Questo vizio rende i motivi non specifici, ma solo apparenti, e quindi inammissibili. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice fotocopia dell’atto di appello; deve, al contrario, dialogare criticamente con la decisione di secondo grado, evidenziandone gli errori di diritto o i vizi logici.
La Discrezionalità del Giudice di Merito nel Valutare il Ricorso Inammissibile
Anche il secondo e il quarto motivo, riguardanti le attenuanti generiche e la recidiva, sono stati giudicati inammissibili perché manifestamente infondati. La Corte ha ricordato un principio cardine del nostro ordinamento: la graduazione della pena, inclusa la concessione o meno delle attenuanti, rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Questo potere deve essere esercitato seguendo i criteri indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale. Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva adeguatamente motivato le sue scelte, rendendo l’intervento della Cassazione non necessario e inopportuno. La Suprema Corte, infatti, non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base della declaratoria di inammissibilità sono chiare e si fondano su due pilastri procedurali. In primo luogo, l’obbligo di specificità dei motivi di ricorso: non è sufficiente lamentare un’ingiustizia, ma è necessario spiegare perché la sentenza di secondo grado ha errato, confrontandosi punto per punto con il suo ragionamento. La semplice riproposizione di vecchie tesi è una scorciatoia che conduce direttamente all’inammissibilità. In secondo luogo, il rispetto per la discrezionalità del giudice di merito in materia di commisurazione della pena: la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che hanno direttamente analizzato le prove e l’imputato, a meno che la loro decisione non sia palesemente illogica o viziata da errori di diritto.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma che la via del ricorso per Cassazione è stretta e richiede un’elevata perizia tecnica. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile non è una mera formalità, ma la conseguenza diretta di un’impostazione difensiva inadeguata. Per gli operatori del diritto, la lezione è chiara: un ricorso efficace deve essere un dialogo critico con la sentenza impugnata, non un monologo che ignora le ragioni già esposte dai giudici di merito. Per l’imputato, l’esito è la condanna definitiva al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a testimonianza del fatto che un’impugnazione temeraria o mal formulata ha costi concreti.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono una mera ripetizione di argomentazioni già respinte nel precedente grado di giudizio (pedissequa reiterazione) o se sono formulati in modo generico, senza una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione può modificare la pena decisa dai giudici di merito?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito la decisione sulla quantità della pena. La sua funzione è verificare che il giudice di merito abbia applicato correttamente la legge e abbia motivato la sua scelta in modo logico e coerente, senza sostituire la propria valutazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza di condanna impugnata. Inoltre, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8719 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8719 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CALTAGIRONE il 22/07/1975
avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato nei suoi confronti la pronunzia di primo grado con la quale era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato;
Considerato che il primo e il terzo motivo di ricorso – con i quali il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine alla configurabilità del tentativo in luogo della qualificazione della condotta tenuta alla stregua di meri “atti preparatori”, nonchè al mancato riconoscimento dell’attenuante speciale del recesso attivo prevista dall’art. 56, comma 4, cod. pen. – sono entrambi inammissibili. Essi si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01);
Considerato che il secondo ed il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura l’inosservanza della legge penale nonché la mancanza della motivazione in ordine all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla ritenuta sussistenza della recidiva, sono inammissibili perchè manifestamente infondati. Secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.. Nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2025.