Ricorso Inammissibile per Tentata Truffa: La Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato contro una condanna per il reato di tentata truffa. Questa decisione sottolinea l’importanza della specificità dei motivi di ricorso e chiarisce i limiti dell’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Analizziamo nel dettaglio la vicenda processuale e i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte.
Il Caso: Dalla Condanna in Appello al Ricorso in Cassazione
L’imputato, condannato per tentata truffa dalla Corte d’Appello, ha deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. Il ricorso si basava su due motivi principali:
1. Erronea applicazione della legge penale: si contestava la sussistenza stessa del reato di tentata truffa, sostenendo una errata valutazione dei fatti e del materiale probatorio.
2. Vizio di motivazione: si lamentava la mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, ovvero la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Corte d’Appello aveva già affrontato e respinto queste argomentazioni, fornendo una motivazione ritenuta esaustiva e coerente, confermando la decisione di primo grado in una situazione di cosiddetta “doppia conforme”.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, giungendo a una declaratoria di inammissibilità. La decisione si fonda su un principio cardine del processo di legittimità: i motivi di ricorso devono essere specifici e non possono limitarsi a riproporre le stesse questioni già decise nei gradi di merito, senza individuare vizi logici o giuridici precisi nella sentenza impugnata.
La Genericità del Primo Motivo
Per quanto riguarda la contestazione sulla sussistenza del reato, i giudici hanno qualificato il motivo come “aspecifico”. L’imputato, infatti, si era limitato a reiterare le medesime doglianze già espresse in appello. La Corte territoriale, secondo la Cassazione, aveva già ricostruito i fatti in modo completo e razionale, indicando una pluralità di elementi che dimostravano la responsabilità penale per tentata truffa. Tale ricostruzione, basata su apprezzamenti di fatto, non è sindacabile in sede di legittimità se non presenta vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà, che nel caso di specie non sono stati ravvisati.
L’Aspecificità del Secondo Motivo sul Ricorso Inammissibile
Anche il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione della tenuità del fatto, è stato considerato aspecifico. La Corte di Appello aveva chiaramente spiegato le ragioni per cui l’art. 131-bis c.p. non potesse trovare applicazione, valorizzando due elementi:
* Le modalità della condotta tenuta dal ricorrente.
* Il valore significativo del danno cagionato alla persona offesa.
Il ricorrente, secondo la Cassazione, non si è confrontato adeguatamente con queste argomentazioni, limitandosi a una generica lamentela senza contestare nel merito le specifiche ragioni addotte dai giudici di appello. Di conseguenza, anche questo motivo è stato giudicato inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
le motivazioni
Le motivazioni della Corte si concentrano sulla natura del giudizio di Cassazione, che non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Un ricorso è inammissibile quando non attacca specificamente i punti della decisione impugnata, ma si limita a riproporre una diversa lettura dei fatti. In questo caso, la Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello fosse ben motivata, logica e completa, e che il ricorso non avesse sollevato questioni che potessero metterne in discussione la validità. La decisione di escludere la tenuità del fatto è stata giudicata corretta sulla base della valutazione del disvalore complessivo della condotta e del danno prodotto.
le conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna definitiva dell’imputato. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce che per accedere al giudizio di Cassazione è necessario formulare critiche puntuali e specifiche alla sentenza impugnata, dimostrando vizi di legittimità e non semplici divergenze sull’interpretazione delle prove.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano aspecifici, ovvero generici e si limitavano a ripetere le stesse argomentazioni già valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare specifiche critiche giuridiche o logiche alla sentenza impugnata.
È stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
No. La Corte d’Appello aveva correttamente escluso l’applicazione di tale norma, considerando le modalità della condotta dell’imputato e il valore significativo del danno causato alla vittima. La Cassazione ha ritenuto adeguata questa motivazione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la condanna è diventata definitiva. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25113 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25113 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l’erronea applicazio degli artt. 56 e 640 cod. pen. e l’insussistenza del reato di tentata aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruz dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territo giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risult processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralit elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente per il re tentata truffa (vedi pag. 3 della sentenza impugnata); tale ricostruzione, in modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fo su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittoriet manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. di considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio motivazione e violazione dell’art. 131-bis cod. pen., è aspecifico. La Cor appello ha correttamente escluso l’applicazione del disposto di cui all’art. 1 cod. pen., non ravvisando nella condotta del ricorrente gli estremi della tenui fatto in considerazione delle modalità della condotta e del valore significati danno cagionato alla persona offesa, argomentazioni con le quali il ricorrente si è confrontato adeguatamente; di
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 maggio 2024
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Il Presidente