Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Tentata Truffa
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile, specialmente quando i motivi presentati non introducono nuovi elementi di diritto ma si limitano a riproporre questioni di merito già valutate nei gradi precedenti. Il caso riguarda una condanna per i reati di sostituzione di persona e tentata truffa, aggravata dalla recidiva del soggetto imputato. Analizziamo la decisione della Suprema Corte e le sue implicazioni.
I Fatti del Processo
Un individuo veniva condannato in primo grado e in appello per aver tentato di commettere una truffa utilizzando un assegno trasferibile che era stato falsificato. Durante le indagini, emergeva inoltre che l’imputato era in possesso di altri carnet di assegni, anch’essi falsi. A suo carico veniva contestata anche la recidiva, sia reiterata che specifica, a testimonianza di precedenti condanne per reati della stessa indole.
I Motivi del Ricorso e la decisione della Corte
L’imputato proponeva ricorso in Cassazione lamentando, in sintesi, due aspetti principali:
1. Una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla sua effettiva responsabilità penale.
2. Un’errata applicazione della legge in merito al trattamento sanzionatorio, contestando il bilanciamento tra attenuanti e recidiva e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni, dichiarando il ricorso inammissibile per le ragioni che vedremo di seguito.
La Valutazione sul ricorso inammissibile
La Corte ha distinto nettamente la valutazione dei motivi. I primi due motivi, relativi alla responsabilità, sono stati considerati meramente riproduttivi delle censure già presentate e adeguatamente respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva già delineato in modo preciso il contributo causale dell’imputato ai reati contestati, basandosi su prove non contestate. La Cassazione, in quanto giudice di legittimità e non di merito, non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Riproporre le stesse argomentazioni di fatto rende il ricorso, su quel punto, inammissibile.
La Questione del Trattamento Sanzionatorio
Anche il terzo motivo è stato giudicato infondato. La Corte ha osservato che:
* Le attenuanti generiche erano già state riconosciute dal primo giudice e correttamente bilanciate in equivalenza con la grave recidiva contestata.
* La pena era stata ritenuta congrua in base alla gravità del fatto, in corretta applicazione dei parametri dell’art. 133 del codice penale.
* La sospensione condizionale della pena era stata giustamente negata. La decisione si fondava non solo sulla recidiva, ma anche su un giudizio di prognosi negativa circa il futuro comportamento dell’imputato, rafforzato dalla circostanza del possesso di ulteriori assegni falsificati, indice di una persistente inclinazione a delinquere.
le motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda su principi consolidati del processo penale. Innanzitutto, viene ribadita la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le medesime valutazioni sui fatti. I motivi devono denunciare vizi specifici della sentenza impugnata, come la violazione di una norma di legge o un’illogicità manifesta della motivazione, e non limitarsi a contestare la ricostruzione fattuale operata dai giudici precedenti. La ripetitività delle censure, quindi, conduce inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità.
Sul piano sanzionatorio, la Corte conferma la correttezza del ragionamento della Corte d’Appello. La valutazione sulla pena e sulla concessione dei benefici di legge è un’attività discrezionale del giudice di merito, che la Cassazione può sindacare solo se la motivazione è assente, contraddittoria o palesemente illogica. In questo caso, la decisione di negare la sospensione condizionale era ampiamente giustificata dalla pericolosità sociale del soggetto, desunta non solo dai suoi precedenti (recidiva), ma anche da elementi concreti emersi nel processo (il possesso di altri titoli falsi), che supportavano una prognosi sfavorevole.
le conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chi intende adire la Corte di Cassazione: è necessario formulare motivi di ricorso specifici e non meramente ripetitivi delle argomentazioni già esaminate in appello. In secondo luogo, evidenzia come la presenza di una recidiva specifica e reiterata, unita a elementi concreti che delineano una prognosi negativa, costituisca un ostacolo quasi insormontabile per l’ottenimento di benefici come la sospensione condizionale della pena. La decisione del giudice di merito, se logicamente e adeguatamente motivata, risulta difficilmente censurabile in sede di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi relativi alla responsabilità erano una mera riproduzione di censure già adeguatamente respinte dalla Corte d’Appello, mentre il motivo sul trattamento sanzionatorio è stato ritenuto manifestamente infondato.
Perché all’imputato non è stata concessa la sospensione condizionale della pena?
La sospensione condizionale non è stata concessa a causa della recidiva reiterata e specifica dell’imputato e di un giudizio di prognosi negativa sul suo futuro comportamento, basato anche sul fatto che fosse in possesso di altri carnet di titoli di credito falsificati.
Come sono state bilanciate le attenuanti generiche con la recidiva?
Le attenuanti generiche, già riconosciute dal giudice di primo grado, sono state correttamente bilanciate in un giudizio di equivalenza con la recidiva contestata all’imputato, senza quindi comportare un’ulteriore diminuzione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41277 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41277 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, sono meramente riproduttivi di censure di merito già proposte nell’atto di appello e adeguatamente disattese dalla Corte territoriale (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) che ha precisamente delineato, in aderenza alle non contestate risultanze probatorie, il concreto contributo causale reso dall’imputato con riferimento ai reati di sostituzione di persona e di tentata truffa;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso con il quale si contesta la violazione di legge in punto di trattamento sanzioNOMErio è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello ha evidenziato come le invocate attenuanti generiche erano state già riconosciute dal primo giudice operando il corretto bilanciamento in termini di equivalenza alla recidiva in quanto contestata a COGNOME nella forma reiterata e specifica; ha,altresì , ritenuto congrua la pena inflitta in ragione della ritenuta gravità del fatto (così facendo corretta applicazione di uno dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen.) e ha escluso il beneficio della sospensione condizionale alla luce della ritenuta recidiva e del fatto che l’imputato, autore di un tentativo truffa realizzato con un assegno trasferibile falsificato, era stato in possesso di altr carnet di titoli di credito anch’essi falsi, così formulando correttamente il giudizi di prognosi negativa;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 04 novembre 2025.